Attraverso una news pubblicata in evidenza nel pomeriggio di ieri, l’Autorità nazionale anticorruzione ha precisato che qualora, durante un appalto, il direttore dei lavori lasciasse l’incarico e il rapporto contrattuale venisse meno per mutuo consenso delle parti, occorrerebbe riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non sarebbe, cioè, possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura competitiva.
Ciò, in sostanza, è quanto evidenziato con nota del Presidente approvata il 10 gennaio scorso, nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Nello specifico, è stato osservato che la norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria (art. 110, d.lgs. n. 50/2016) andrebbe sottoposta a «stretta interpretazione» e, pertanto, dovrebbe applicarsi solo ai casi tassativamente previsti. Tra quest’ultimi, però, non rientrerebbe la risoluzione consensuale del contratto poiché, in caso contrario, verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, violando il Codice dei contratti.
