Nel decreto attuativo della delega fiscale riguardante i tributi locali è stata inserita una norma rubricata “Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli enti territoriali”. Essa si propone di modificare l’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo l’applicazione di tale norma anche in caso di emanazione di atti di accertamento esecutivo o di ingiunzioni fiscali da parte degli enti territoriali.
Come noto, il citato articolo 48-bis prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo per importi pari o superiori a cinquemila euro, verificano se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, il soggetto pubblico sospende il pagamento e il competente agente della riscossione procede al recupero del credito iscritto al ruolo.
La norma in esame, aggiungendo il comma 2-ter, intende consentire l’applicazione della procedura dell’art. 48-bis anche agli enti territoriali che, per la riscossione delle proprie entrate, non si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che non hanno esternalizzato il servizio oppure lo hanno affidato a concessionari diversi e, che, pertanto, non si avvalgono dello strumento del ruolo, ma dell’atto di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale.
Con la modifica in esame, risulterebbe “soggetto inadempiente”, ai fini della sospensione del pagamento anche il beneficiario al quale sono stati notificati detti atti, consentendo in tal modo di non procedere al pagamento nei confronti di quest’ultimo.
Tutto bene? Non proprio, perché nelle carte di lavoro del Governo si legge a chiare lettere che la modifica trova contraria l’Agenzia delle Entrate. E francamente si fatica a comprenderne la ragione, posto che da anni si auspica il superamento delle differenze fra ruoli (gestiti dall’agente della riscossione) e ingiunzioni fiscali (prerogativa degli enti locali).
