Quale possa essere l’interesse apprezzabile alla conoscenza di denunce, esposti o segnalazioni, da parte di chi ne sia oggetto, se non ritorsivo, non si riesce proprio a capire.
Atti di privati rivolti all’amministrazione perchè svolga funzioni di controllo ed eventuale repressione di attività e comportamenti oggetto della segnalazione sono semplicemente presupposti e nemmeno comportano sempre l’obbligo di agire da parte della PA.
In ogni caso, l’iniziativa delle attività di verifica ed eventuale sanzione sono integralmente da imputare alla PA procedente, poichè è questa che ha la funzione di attivarsi ed i aprire un procedimento, con tutte le garanzie di partecipazione, finalizzato alle attività di controllo connesse.
Dunque, il procedimento di verifica e controllo non trova la propria fonte nella denuncia, nell’esposto o nella segnalazione, bensì nella decisione della PA di procedere. Tale decisione può trarre certamente spunto dalla segnalazione del privato, ma rimane comunque autonoma da essa.
Pertanto, una volta avviato il procedimento amministrativo di controllo, il rapporto giuridico si instaura esclusivamente tra PA procedente e persona oggetto della segnalazione, sicchè il segnalante ne resta totalmente estraneo.
Semmai, il destinatario del procedimento amministrativo ha il diritto di accedere agli atti e documenti eventualmente a corredo della denuncia, dell’esposto o della segnalazione, laddove acquisiti al fascicolo del procedimento e dunque rilevanti ai fini dell’azione della PA. L’interesse all’accesso, comunque, resta circoscritto a tali documenti a supporto e non si estende alla denuncia in sè, nè al nominativo del denunciante.
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 ottobre 2024, n. 8651 evidenzia che nel caso di specie “gli esposti di cui lamenta la mancata ostensione non si pongono in rapporto di pregiudizialità necessaria con gli atti amministrativi successivamente adottati dalla Amministrazione comunale, ma in rapporto di mera occasionalità; rispetto a detti esposti non vengono in rilievo, né sono rappresentate dalla società appellata ragioni giuridiche meritevoli di tutela che consentano l’ostensione dei dati richiesti”: non c’era alcun collegamento tra interesse all’accesso e documenti oggetto della richiesta, anche perchè la società oggetto dell’esposto aveva avuto accesso all’intero fascicolo documentale relativo al procedimento a proprio carico.
Che l’interesse all’accesso all’esposto fosse sorretto sostanzialmente da intenti ritorsivi si evince dalla circostanza che la società istante aveva evidenziato “la necessità di accedere agli esposti in relazione alla possibilità di “… intraprendere eventuali azioni legali a tutela della propria posizione giuridica nonché, in via indiretta, della compagine societaria in cui opera…” (pag. 4 della memoria di costituzione)”.Ma, Palazzo Spada spiega in modo efficace che gli atti di iniziativa rivolti ad una PA per sollecitare controlli e verifiche “non costituiscono documenti amministrativi, ma atti provenienti da uno o più privati, diretti a sollecitare l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di controllo ad essa assegnati dall’ordinamento giuridico”. Nè viene in rilievo la questione sulla fondatezza o infondatezza dei contenuti degli esposti, che “è del tutto giuridicamente irrilevante in relazione agli atti successivamente adottati dalla Amministrazione comunale, ponendosi detti atti privati, come sopra evidenziato, in rapporto di mera occasionalità rispetto all’esercizio (doveroso) dei poteri di controllo della pubblica Amministrazione”. Per altro, ricorda Il Consiglio di Stato che “la segnalazione è meramente sollecitatoria dell’esercizio della funzione amministrativa di controllo e di verifica che compete alla P.A.; la conoscenza degli atti relativi a quest’ultima fase soddisfano, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente (C.d.S., Sez. III, 1° marzo 2021, n. 1717)”.
