Nulle le clausole che escludono offerte “troppo lunghe”

Chissà se le stazioni appaltanti saranno capaci di evitare di trattare le selezioni degli operatori economici come se fosse un temino scolastico o una prova di un contest-show, con limiti di lunghezza o di pagine agli allegati tecnici. Sentenzia benissimo il Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 03/03/2025, n. 721: non esiste alcuna nessuna norma di…

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Chissà se le stazioni appaltanti saranno capaci di evitare di trattare le selezioni degli operatori economici come se fosse un temino scolastico o una prova di un contest-show, con limiti di lunghezza o di pagine agli allegati tecnici.

Sentenzia benissimo il Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 03/03/2025, n. 721: non esiste alcuna nessuna norma di rango primario, né all’interno del d.lgs 36/2023, nè in qualsiasi altra fonte di legge, posta a prescrivere limiti alla dimensioni all’offerta tecnica o suo allegati, a pena di esclusione. Soprattutto, nessuna norma “attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso”. Conseguentemente, bandi o disciplinari contenenti la sanzione espulsiva come conseguenza del superamento di tali limiti è da considerare in contrasto:

  1. “con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali”
  2. “nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore”.

Insomma, le stazioni appaltanti nel prevedere simili vincoli, lungi dal perseguire il “valore pubblico” ed il “risultato”, pregiudicano gli interessi generali.

Pertanto, una simile clausola, sostiene correttamente il Tar, “è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico”.

Vedremo se tale pronuncia contribuirà a far scoccare l’ora di finirla col diritto “inventato”, così frequentemente riscontrabile in tanti provvedimenti amministrativi, specie bandi e disciplinari, che troppi, travisando il significato di “lex specialis” considerano come fonti capaci di derogare se non contrastare con la legge e, soprattutto con la logica.

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