Dalle pronunce del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, circa l’occupazione di terreni di alcuni residenti ad Aprilia, è emerso come la pubblica amministrazione non possa non rispondere all’istanza di chiusura del procedimento relativo all’occupazione per pubblica utilità dell’immobile.
Nelle pronunce si legge, relativamente all’articolo 42-bis del Dpr n.327 del 2001, “anche se tale norma non contempla un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il proprietario possa sollecitare l’Amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che la stessa abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia dell’Amministrazione configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo“.
