Il codice dei contratti è un disastro, a partire dai generici e velleitari principi che lo corredano, per proseguire con la caotica suddivisione tra norme ed allegati e finendo con la quantità estesissima di disposizioni oscure, involute, incerte, troppo di dettaglio e sostanzialmente “sperimentali”, scritte, cioè, con la piena consapevolezza della loro episodicità ed esposizione a continue modifiche ed integrazioni a seconda del vento.
Tra le molte, troppe, modifiche apportate al d.lgs 36/2023 (ormai sfigurato ed irriconoscibile) in questi mesi, l’ultima è quella disposta dal d.l. 127/2025, in modifica all’articolo 108 del codice, per introdurre nell’articolo 108, comma 2, la nuova lettera f), tale per cui sono da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
E’ un sistema per far comprendere alle istituzioni scolastiche, si ritiene, che i viaggi di istruzione sono un appalto di servizi, concetto in effetti non del tutto chiaro.
I criteri di valutazione prevederanno un tetto massimo di 30 punti all’importo economico e la valorizzazione di specifici elementi qualitativi dell’offerta, quali l’attestazione della disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, e l’indicazione le competenze tecniche dei conducenti (che dovrebbe essere in modo sufficiente e conchiuso da patenti ed abilitazioni, tuttavia).
Nessuno si pone il problema di comprendere se le istituzioni scolastiche siano realmente in grado di gestire procedure di gara di tal fatta, certamente abbastanza complesse.
Nè qualcuno si interessa a chiarire se tali indicazioni varranno sempre e comunque, quindi anche nel sottosoglia, oppure se l’affidamento diretto sarà sempre lo strumento per evitare la gara e l’applicazione dei connessi criteri, ma col rischio di incentivare il frazionamento dei contratti.
Insomma, la norma cerca evidentemente di introdurre garanzie di concorrenza tra gli operatori del mercato ed elementi di qualità, allo scopo di assicurare alle famiglie servizi di qualità, il che è giusto. Ma, tali garanzie debbono valere solo nel soprasoglia, mentre nel sottosoglia se ne potrebbe fare a meno? E perchè?
