L’operatore economico che partecipa ad una gara pubblica è sempre tenuto a comunicare ogni possibile circostanza suscettibile di assume rilevanza ai fini della possibile estromissione dalla procedura d’appalto; è il RUP che poi deve valutarne la possibile rilevanza (e non l’operatore economico).
Lo ha puntualizzato il Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, con la sentenza 14/08/2025, n. 766.
Il caso trattato
Nel caso affrontato dai giudici un Consorzio di cooperative aveva partecipato ad una procedura aperta per l’affidamento di lavori di ristrutturazione di un immobile, il cui disciplinare di gara prevedeva la c.d. inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107 comma 3.
Il Consorzio si era collocato al primo posto in graduatoria.
Il RUP aveva chiesto al Consorzio informazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione amministrativa presentata e, in particolare, con riferimento alla consorziata designata quale esecutrice.
I chiarimenti e le informazioni riguardavano tre risoluzioni di cui una anteriore al triennio rilevante, non risultanti dalla documentazione di gara, ma presenti nel Casellario informatico.
Acquisiti i necessari elementi istruttori, veniva disposta l’esclusione del Consorzio dalla gara.
L’esclusione veniva contestata dal Consorzio, il quale proponeva ricorso.
Secondo la tesi del ricorrente non vi sarebbe stato l’obbligo, per il Consorzio di comunicare le risoluzioni contrattuali subite dato che l’art. 96 comma 14 del D. Lgs. 36 del 2023, che prevede l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ove non menzionati nel fascicolo virtuale.
Secondo il ricorrente, da tale norma conseguirebbe la superfluità di una dichiarazione specifica, considerata l’interoperabilità tra il Casellario informatico ANAC e il fascicolo virtuale.
Le indicazioni da parte del Collegio
I giudici non hanno condiviso l’assunto. Il Collegio ha puntualizzato che, in primo luogo, deve considerarsi il chiaro dettato sia dell’art. 96 comma 3 sia dell’art. 98 comma 5 del D. Lgs. 36 del 2023.
Entrambe le norme richiedono espressamente l’effettuazione di precise comunicazioni e dichiarazioni, finalizzate a consentire celermente la verifica in ordine alla presenza di situazioni ostative.
Le stesse pertanto non possono essere pretermesse, anche in considerazione del fatto che il contenuto del fascicolo virtuale può non essere completo e la loro omissione non consentirebbe all’amministrazione di svolgere in modo celere e compiuto la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa.
Del resto, è difficile conciliare l’affermazione della ricorrente in ordine al fatto che la consorziata avrebbe confidato che le risoluzioni, già iscritte nel Casellario Informatico, risultassero visibili nel suo fascicolo virtuale con quanto, invece, dichiarato nella propria “Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno”, ove aveva cancellato proprio la dicitura “Il verificarsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, delle seguenti fattispecie che potrebbero essere riconducibili all’art.98, comma 3, lett. c), del Codice”.
In questo modo, come correttamente rilevato dal RUP, la consorziata non aveva semplicemente omesso di dichiarare, ma aveva lasciato intendere l’assenza di risoluzioni, tenendo un comportamento poco trasparente, non molto dissimile a quello di cui alla sentenza TAR Brescia, Sez. II, 20 gennaio 2025 n. 34 richiamata proprio dalla stessa ricorrente.
Conclusioni
I giudici hanno sottolineato che, occorre non dimenticare che la consorziata era un operatore professionale abituato a partecipare a procedure di selezione e, pertanto, era ben consapevole del significato e della portata che hanno certe dichiarazioni come quella risultante dalla cancellazione della frase sopra riportata.
