I giudici amministrativi capitolini, nella sentenza n. 16458/2024, hanno censurato la scelta della stazione appaltante di escludere un operatore economico. In particolare, tale sanzione espulsiva era stata comminata a seguito del pagamento tardivo del contributo ANAC. Tuttavia, per il Collegio, tale condotta omissiva non avrebbe inficiato l’ammissibilità dell’offerta, atteso che si tratterebbe di un elemento sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta. Invero, anche il Consiglio di Stato avrebbe evidenziato l’illegittimità di una previsione della lex specialis di gara “che escludesse la rilevanza del soccorso istruttorio e conferisse alla tempistica del pagamento un peso determinante” .
