Il Parere MIT n. 3636/2025 chiarisce che il criterio premiale per la parità di genere previsto all’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 ha natura generale e si applica a tutte le tipologie di appalto – inclusi quelli di forniture – ogniqualvolta sia prevista una valutazione dell’offerta con criteri diversi dal solo prezzo. Non opera dunque il limite soggettivo indicato dall’art. 57, comma 2-bis, e dall’allegato II.3, trattandosi di una misura di promozione sociale trasversale.
