Il TAR Umbria, con sentenza n.723 del 2022, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che prevede la possibilità dell’accertamento della consistenza iniziale del manufatto demolito o crollato come presupposto per la qualifica di ristrutturazione edilizia.
L’accertamento “deve fondarsi su dati certi ed obiettivi, quali, ad esempio, documentazione fotografica, aerofotogrammetrie e mappe catastali, che consentano di delineare, con un sufficiente grado di sicurezza, gli elementi essenziali dell’edificio diruto“.
In caso contrario, non si parla di ristrutturazione edilizia, ma di nuova costruzione.
