Il MIT, con il Parere n. 3923/2025, chiarisce che l’art. 4, comma 11, del d.lgs. 38/2021 rinvia alle regole della finanza di progetto del d.lgs. 50/2016, con un rinvio “dinamico” da intendersi oggi riferito al d.lgs. 36/2023. L’art. 193, come modificato dal d.lgs. 209/2024, ha reintrodotto il necessario possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al proponente. Di conseguenza, il proponente deve possedere i requisiti previsti per il concessionario dall’art. 33 dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023.
