Per non far ruotare, devi valutare caso per caso

L’ufficio di supporto giuridico del MIT, con risposta n. 2084/2023, si è interessato al quesito di una stazione appaltante in merito alla deroga al principio di rotazione di cui all’art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Nello specifico, alla luce delle difficoltà riscontrate nella dimostrazione dell’effettiva assenza di alternative a causa della struttura di mercato, era stato…

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L’ufficio di supporto giuridico del MIT, con risposta n. 2084/2023, si è interessato al quesito di una stazione appaltante in merito alla deroga al principio di rotazione di cui all’art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Nello specifico, alla luce delle difficoltà riscontrate nella dimostrazione dell’effettiva assenza di alternative a causa della struttura di mercato, era stato domandato se fosse possibile adottare un regolamento interno contenente un raggruppamento delle ipotesi, al ricorrere delle quali, tale onere dimostrativo (e motivazionale) potesse ritenersi essenzialmente assolto. In proposito, riprendendo il tenore letterale del co. 4 della disposizione richiamata, è stato affermato che alle stazioni appaltanti sarebbe imposta una verifica concreta e specifica (da svolgere, cioè, caso per caso). Pertanto, un regolamento interno del genere avrebbe potuto contrastare con quanto previsto dalla norma, determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete.

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