Piano economico finanziario delle concessioni solo eventuale?

Non pare affatto che il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 13.6.2025, n. 5196 sostenga, come ritiene parte della dottrina, l’eventualità del Pef. Semmai, Palazzo Spada afferma che non è possibile configurare un modello di Pef unico e valido per ogni genere di concessione. E’ erroneo affrontare il tema in base all’affermazione che nelle concessioni…

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Non pare affatto che il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 13.6.2025, n. 5196 sostenga, come ritiene parte della dottrina, l’eventualità del Pef. Semmai, Palazzo Spada afferma che non è possibile configurare un modello di Pef unico e valido per ogni genere di concessione.

E’ erroneo affrontare il tema in base all’affermazione che nelle concessioni un Pef possa del tutto essere assente.

L’articolo 182, comma 5, del d.lgs 36/2023 sul punto non sembra spingere verso la facoltatività dello strumento: “I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell’istituto finanziatore. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI alla direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014”.

Quel che la norma intende assicurare è la possibilità che l’aspirante concessionario possa verificare se il sistema bancario o finanziario nel suo complesso sia in grado di sostenere con adeguate forme di prestito o di altro genere l’impegno appunto finanziario da attivare, per gestire la convenzione.

E’ di tutta evidenza che gli operatori economici, per potersi relazionare con gli istituti bancari o finanziatori e da loro ottenere i finanziamenti necessari, devono essere in grado di comprendere nel massimo dettaglio possibile gli oneri gestionali connessi alla concessione.

Se, infatti, la remunerazione della concessione è un dato necessariamente connesso al rischio di impresa e, quindi, in qualche misura aleatorio perchè condizionato dalla domanda dei fruitori, per altro verso i costi degli investimenti necessari e della gestione non possono essere caratterizzati da medesima aleatorietà.

Proprio la più completa possibile analisi dei costi e degli investimenti costituisce, infatti, il fondamento insopprimibile dello studio di fattibilità della concessione, comprensivo dunque dei costi tanto in conto capitale, quanto in partite correnti: la conoscenza di questi elementi soltanto permette al concessionario di stimare quali e quanti mezzi strumentali siano necessari, quali eventuali immobili utilizzare, quanto personale impiegare, quale tassazione affrontare e, alla fine, sulla base della stima della domanda dei fruitori, preventivare tariffe capaci di coprire i costi per la durata degli ammortamenti e dei prestiti, ma anche, ovviamente, di assicurare l’imprescindibile margine di guadagno.

Ora: se non c’è un piano economico-finanziario alla base di tutto ciò, come si può pensare di mettere seriamente in gara una concessione?

Un conto è affermare che il Pef non abbia una forma ed un contenuto obbligatori, perchè modulabili in relazione al tipo ed al valore della concessione.

Totalmente diverso – e totalmente erroneo – è, invece, ritenere che le analisi economiche e finanziarie esemplificate prima possano del tutto mancare.

Sarebbe un modo per indurre le PA, già di per sè non troppo propense o anche competenti a stimare in modo tecnicamente completo gli oneri di una concessione, a fare dei veri e propri salti nel buio, affidando le concessioni senza nemmeno una chiara visione della sostenibilità stessa di tale affidamento.

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