Particolare rilevanza assumono le semplificazioni introdotte, riguardanti gli approvvigionamenti relativi all’acquisto di utenze per le pubbliche amministrazioni (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile).
La novità è contenuta nella legge n. 6 del 2023, che converte in legge il d.l. n. 176 del 18/11/2022.
La disciplina di base
Come noto, a partire dall’anno 2012 il legislatore aveva introdotto una serie di disposizioni relative allo spending review vincolando le amministrazioni ad effettuare acquisti centralizzati per una serie di beni e servizi.
L’obiettivo era quello di assicurare, mediante un processo di centralizzazione degli acquisti, un complessivo risparmio di spesa su base nazionale.
Così era avvenuto a seguito della entrata in vigore del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 ove, con l’art. 1, co. 7, è stato imposto l’acquisto presso Consip (convenzioni o accordi quadro), o presso le Centrali di committenza regionali, dei seguenti prodotti:
1) energia elettrica;
2) gas;
3) carburanti rete;
4) carburanti extra rete;
5) combustibili per riscaldamento;
6) telefonia fissa e mobile.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 494 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015), l’art. 1, co. 7 è stato integrato, prevedendosi che è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre Centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica (pertanto viene chiaramente escluso l’utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti), e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali.
Le novità introdotte dal d.l. n. 176 del 18/11/2022, conv. in legge n. 6 del 2023
L’art. 3-quater del d.l. n. 176 del 18/11/2022 ha apportato rilevanti modifiche all’art. 1, co. 7 del d.l. 95/2012, riducendo le percentuali che rendono legittimo l’affidamento con procedura autonoma.
Si passa, infatti, dal 10% al 5 % per telefonia fissa e telefonia mobile e dal 3% al 2% per le categorie merceologiche carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.
Più specificatamente, viene previsto: “All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento”.
La formulazione dell’art. 1, co. 7 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012
In conclusione, la formulazione della parte modificata del comma 7 diviene la seguente:
“È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali”.
Resta immutata la disciplina, originariamente prevista, che stabilisce che tutti i contratti stipulati con le modalità “in deroga”, cioè autonomamente, devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione.
I contratti sopra menzionati dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
Il mancato rispetto delle disposizioni illustrate rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
