Sulla polizza di responsabilità erariale dei progettisti, la Corte dei conti muta il proprio indirizzo, affermando la possibilità di stipulare, a spese dell’ente, una polizza assicurativa che tuteli da responsabilità erariale il progettista, nell’ambito degli appalti pubblici.
Si tratta della deliberazione della Corte dei Conti, sez. per la Regione Lombardia n. 241/2024.
Il caso trattato
Nel caso trattato dalla Corte, il sindaco di un Comune chiedeva alla Corte dei conti di chiarire se l’assicurazione pagata dall’Amministrazione per le attività previste dal Codice dei Contratti svolte dai dipendenti impegnati nella verifica del progetto e attività di progettazione possa essere estesa alla colpa tout court (quindi, anche alla colpa grave).
Secondo il Sindaco, “appare ragionevole ritenere che l’assicurazione per le attività sia di verifica del progetto, sia di progettazione (interna), non possa essere limitata solo all’ipotesi di colpa lieve in quanto (essa assicurazione) non sarebbe di alcuna utilità per il dipendente che ha eventualmente determinato l’evento dannoso, posto che non potrebbe essere chiamato nella suddetta circostanza a rispondere del danno: una siffatta copertura assicurativa sarebbe utile solo all’amministrazione che si vedrebbe rimborsata dall’assicurazione per il danno da sinistro dovuto a colpa lieve del dipendente”.
L’attuale quadro normativo
L’attuale norma di carattere generale, contenuta nell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”.
L’art. 45, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, che indirizza la destinazione di una parte delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi tecnici, e poste a carico dei bilanci delle stazioni appaltanti (art. 45, comma 1), stabilisce che “in ogni caso per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.
L’art. 42 (Verifica della progettazione) del d.lgs. 36/2023, che, al comma 5, rinvia all’allegato I.7 i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono, prevede che gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali siano ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
L’art. 5, comma 1, lett. e), n. 10) dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 dispone che nel quadro economico dell’opera o del lavoro confluiscono, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, vanno collocate le “spese di cui all’articolo 45 [Incentivi alle funzioni tecniche], commi 6 e 7, del codice” e tra queste gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Con specifico riguardo al personale addetto alla verifica della progettazione – ossia l’attività “finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali” (art. 34 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023) – l’art. 37, comma 3, del medesimo Allegato I.7 dispone che “il soggetto incaricato dell’attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell’articolo 43”.
La norma è da leggersi in combinato disposto con l’art. 42 del medesimo Allegato I.7, il cui comma 2, terzo periodo, prevede che “nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”.
L’art. 43 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, indica i requisiti minimi della polizza assicurativa professionale richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica.
Il principio di fiducia
La Corte ha affermato che la legislazione vigente conferma, quindi, espressamente che possono essere poste in essere azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale a carico dell’Amministrazione, dando, poi, per inequivocabilmente assunta nella disciplina di dettaglio la sussistenza di una copertura assicurativa “dei rischi legati alle attività professionali”.
Il conseguente onere a carico dell’Amministrazione è deducibile dalla disposizione generale dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 36/2023 volta, sulla base del “principio della fiducia”, a favorire e valorizzare “l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.
La disciplina in deroga
A parere della Corte, dunque, la disciplina dettata in materia costituisce una normativa derogatoria al divieto di assicurazione contro il danno erariale stabilito dall’art.3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Secondo la Corte, un’interpretazione favorevole alla copertura integrale del rischio è supportata anche dalla proposta di legge, attualmente depositata in Parlamento, che contemplerebbe la possibilità di destinare una parte del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici alla copertura dei danni derivanti da colpa grave.
Tale proposta confermerebbe l’interpretazione sostenuta dalla Corte dei Conti Lombardia, anche se la predetta è limitata ai soli dirigenti pubblici (e quindi a soggetti la cui attività professionale non implica affatto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma che comunque risultano gravati dal rischio derivante dall’espressione della volontà dell’amministrazione attraverso la firma di atti).
