Il regime del tempo di lavoro non rileva ai fini dello scorrimento delle graduatorie da parte di enti terzi.
La sentenza del Tar Sicilia, Sezione II, 22.7.2022, n. 2363, fa emergere una posizione interpretativa minoritaria, ma da considerare la più corretta ai fini della gestione dello scorrimento delle graduatorie.
Il caso riguarda il problema annoso della possibilità di un ente di assumere con contratti di lavoro a tempo pieno idonei di una graduatoria derivante da una procedura di assunzione a tempo parziale di un altro ente.
Secondo il Tar Sicilia, questa circostanza non impedisce all’ente utilizzatore della graduatoria di costituire il rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il Tar, infatti,
“La circostanza che l’organizzazione del rapporto da instaurare sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part-time), non assume rilievo; affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate del CCNL di Comparto, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all’interno della categoria), l’organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo”.
La posizione interpretativa opposta enfatizza, invece, la necessaria e piena omogeneità del regime giuridico del lavoro oggetto del concorso e di quello da instaurare da parte di enti utilizzatori della graduatoria, allo scopo di garantire la massima trasparenza. Infatti, la possibilità della variazione di un elemento come il tempo di lavoro potrebbe influire sulla partecipazione al concorso da parte dei candidati e, quindi, modificare in modo sostanziale gli esiti della procedura di reclutamento: la consapevolezza che un concorso per assunzione a tempo parziale sfoci anche in un’assunzione a tempo pieno, infatti, potrebbe rendere il concorso più attrattivo.
Queste argomentazioni, per quanto presenti in un orientamento preponderante, non appaiono cogliere nel segno.
L’ente che si avvale della graduatoria di altro ente conserva la piena autonomia organizzativa e di gestione del rapporto di lavoro, in relazione ovviamente ai propri fabbisogni.
Lo scorrimento della graduatoria, come ben evidenzia i Tar Sicilia, “si spiega con una elementare regola di economicità dell’azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all’espletamento di una nuova procedura, laddove l’amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale”.
Quindi, ai fini degli accordi tra amministrazioni finalizzati all’utilizzo della graduatoria quel che rileva è il metodo di reclutamento e, in particolare, l’opportunità che la normativa offre ad alcune amministrazioni di non attivare concorsi, ma di attingere a graduatorie già formate.
Appare chiaro che, ai fini della selezione e delle verifiche sulle competenze necessarie ai fini della collocazione in graduatoria, la circostanza che oggetto della selezione sia un lavoro a part time o a tempo pieno è del tutto estranea. L’ente utilizzatore della graduatoria ha ogni possibilità, per altro, di assumere a part time e successivamente portare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La decisione del Tar Sicilia andrebbe presa a spunto per risolvere una volta e per sempre un problema operativo, dando rilievo al piano pratico, rispetto al dato puramente formalistico che pare condizionare la chiave di lettura della giurisprudenza fin qui dominante.
