Possibile assumere in esercizio provvisorio nel caso di slittamento dei bilanci

Possibile assumere in esercizio provvisorio anche in assenza di Piao definitivamente adottato, nel caso di slittamento dei termini di approvazione del bilancio. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione 3.2.2026, n. 19, torna su tre punti consideranti dolenti dagli operatori degli enti locali, sebbene non vi sia fondamento alle…

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Possibile assumere in esercizio provvisorio anche in assenza di Piao definitivamente adottato, nel caso di slittamento dei termini di approvazione del bilancio.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione 3.2.2026, n. 19, torna su tre punti consideranti dolenti dagli operatori degli enti locali, sebbene non vi sia fondamento alle prudenze e incertezze.

Il primo concerne l’applicazione del divieto di assumere nel caso in cui non sia stato approvato il bilancio di previsione, disposto dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016. Tale disposizione prevede: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”.

Il termine che fa scattare la sanzione del divieto di assumere, però, non è quello del 31 dicembre, se esso sia stato oggetto di rinvio sulla base della normativa vigente. Nel 2026, il divieto diverrebbe efficace solo laddove i bilanci non fossero approvati entro il 28 febbraio.

Altro equivoco nel quale incorrono molti operatori ed interpreti è considerare un Piao vigente come condizione necessaria per effettuare tutte le assunzioni nel corso di un certo anno.

Tali dubbi emergono se non si tiene in debita considerazione che la programmazione del personale triennale è di natura scorrevole. Dunque l’efficacia di quanto programmato nel primo anno prosegue anche quando si adotti un nuovo Piao, che non priva di effetti la programmazione precedente. Infatti, spiega la Sezione, un Piao anche solo provvisio non occorre per “assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria in quanto queste costituiscano la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti. In tal senso si richiama il disposto del primo comma dell’art. 21 bis del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, il quale, testualmente, recita: ”All’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico”.

Infine, la Sezione torna su un altro elemento: qualora slitti l’approvazione del bilancio è necessario adottare un Piao, sia pure provvisorio. Del resto, ricorda la Sezione, “l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, come  modificato dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione  del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione

relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”.

Il che conferma che il Piao è un atto per propria natura in costante evoluzione: la sua unitarietà non impedisce affatto che possa essere approvato in via provvisoria quando necessario, con specifico riferimento ad alcune sole sue sezioni, come nel caso del personale.

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