La recente sentenza del Tar Abruzzo- L’Aquila, Sez. I- del 22 settembre 2025, n. 429 riguarda il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giurisdizionale della deliberazione con la quale il Direttore Generale di una Asl, ha stabilito di posticipare l’assunzione in servizio di un dirigente amministrativo mediante scorrimento di graduatoria.
Secondo la suindicata sentenza rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario , in funzione di Giudice del lavoro, una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g. della deliberazione con la quale il Direttore Generale di una ASL ha disposto di posticipare l’assunzione in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un dirigente Amministrativo mediante utilizzo della graduatoria concorsuale. In materia di pubblico impiego privatizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie afferenti alle scelte discrezionali di macro-organizzazione, compiute dall’amministrazione in relazione all’alternativa tra l’utilizzo dello scorrimento di una graduatoria in corso di validità e l’indizione di una nuova procedura concorsuale, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano il diritto soggettivo all’assunzione, conseguente alla decisione dell’amministrazione di coprire i posti vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 15 febbraio 2022, n. 4870).
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, deve ritenersi che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello «scorrimento» della graduatoria del concorso espletato; al contrario, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 .
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4°, d.lgs n. 165/2001.
