Precisazioni sull’accesso civico

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento del 5 febbraio 2024, ha espresso un proprio parere in merito alla possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali contenuti nei verbali o documenti relativi alle valutazioni comparative (dei funzionari assegnati ad un’agenzia regionale) effettuate per l’attribuzione di 18 incarichi…

Data

Categoria

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento del 5 febbraio 2024, ha espresso un proprio parere in merito alla possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali contenuti nei verbali o documenti relativi alle valutazioni comparative (dei funzionari assegnati ad un’agenzia regionale) effettuate per l’attribuzione di 18 incarichi di elevata qualificazione. In proposito, l’Autorità indipendente, pur riconoscendo la sussistenza di specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle P.a. di dati e informazioni riguardanti i soggetti «titolari di posizioni organizzative», ha osservato che il diniego di accesso civico alle valutazioni comparative all’esito delle quali sono stati attribuiti gli incarichi, sarebbe più che corretta. Infatti, le medesime riporterebbero dati e informazioni personali dei partecipanti di natura delicata e riguardanti, fra l’altro, le caratteristiche individuali relative, ad esempio, alla preparazione professionale e alla migliore o minore attitudine a svolgere un determinato incarico. Di conseguenza, un eventuale ostensione degli atti richiesti, in quanto riferiti ai singoli dipendenti e riguardanti anche informazioni di carattere attitudinale, potrebbero «esporre gli interessati a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni».

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Oscuramento delle offerte: il termine decorre dal ricorso notificato all’aggiudicatario

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce…

  • Le convenzioni tra enti non possono eludere il Codice degli appalti

    Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune,…

  • Dichiarazione di equivalenza CCNL non necessaria già con l’offerta

    Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 911 del 26 giugno 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL contestualmente all’offerta non comporta l’esclusione, salvo diversa previsione espressa della lex specialis. L’art. 11 del Codice fissa infatti nell’aggiudicazione il termine ultimo per acquisire tale dichiarazione, non nella presentazione delle offerte. Sono inoltre sanabili con…