Preintesa, progressioni verticali: le solite violazioni di legge da parte della contrattazione collettiva

Sulle progressioni verticali, la preintesa introduce piccole specificazioni che modificano in maniera sostanziale le disposizioni dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001: 165/2001, art. 52, comma 1-bis Preintesa, art. 13 Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali,…

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Sulle progressioni verticali, la preintesa introduce piccole specificazioni che modificano in maniera sostanziale le disposizioni dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001:

165/2001, art. 52, comma 1-bisPreintesa, art. 13
Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:
sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, – sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
sull’assenza di provvedimenti disciplinari, – sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno,– sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. – sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Il problema è che la contrattazione nazionale collettiva non ha alcuna legittimazione a disciplinare le progressioni verticali, nè, conseguentemente, di derogare le previsioni di legge o anche integrarle.

Infatti, le progressioni verticali danno luogo ad una novazione oggettiva del contratto: il dipendente viene assunto in un’altra area di inquadramento, con soluzione di continuità rispetto al precedente lavoro.

Si tratta, quindi, di una procedura di selezione. Ma, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001 la contrattazione collettiva disciplina solo:

  1.  il rapporto di lavoro
  2. le relazioni sindacali

e si svolge con le modalità previste dal medesimo decreto, le cui disposizioni sono tutte imperative, cioè vincolanti ed inderogabili dai contratti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, sempre del d.lgs 165/2001. 

Inoltre, l’articolo 40, comma 1, precisa che:

  1. nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge;
  2. sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
    1. all’organizzazione degli uffici, 
    2. quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, 
    3. quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, 
    4. la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, 
    5. nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e cioè:
      1. le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;
      2. gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
      3. i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
      4. i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
      5. i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
      6. la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
      7. la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

Non solo, dunque, la combinazione degli articoli 2, comma 2, primo periodo e 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs 165/2001 evidenziano senza dubbio alcuno l’imperatività e, quindi, inderogabilità delle norme del d.lgs 165/2001 da parte dei Ccnl, che d’altra parte possono solo interessarsi delle materie ivi indicate; inoltre, è espressamente inibito alla contrattazione collettiva di interessarsi della materia dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro, nei quali le progressioni verticali rientrano a pieno titolo.

La previsioni della preintesa, dunque, da questo punto di vista non possono che ritenersi nulle.

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