Non è affatto raro riscontrare l’abitudine delle amministrazioni locali di omettere la previsione degli obiettivi ai quali connettere, poi, l’eventuale erogazione dei premi di risultato.
Si tratta di un’inerzia piuttosto ricorrente, nonostante la normativa contenga una serie di regole e di documenti obbligatoriamente volti alla programmazione delle attività, dal Dup al Piao.
L’ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro 20.1.2026, n. 1235 evidenzia indirettamente in base a quali presupposti i dipendenti degli enti potrebbero rivolgersi al giudice per chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance.
La vertenza riguarda una società a partecipazione pubblica e trae spunto dall’omissione della fissazione degli obiettivi individuali.
Il ricorso è stato respinto in sede di appello. Come evidenzia l’ordinanza la “parte appellata avrebbe dovuto quantomeno dedurre che, in caso di assegnazione degli obiettivi, ella avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell’incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali”. Sicchè, “Per ottenere la corresponsione del premio annuo ai lavoratori era dunque necessaria la verifica da parte della società datrice di lavoro dei risultati individualmente conseguiti, nonché del raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale prefissati”.
Anche la Cassazione ha respinto il ricorso, evidenziando, tra l’altro che “i lavoratori non avevano allegato circostanze essenziali al fine di provare che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi, quali – come riportato nello storico della lite – le modalità lavorative adottate, la tipologia dell’incarico svolto, le caratteristiche e le capacità professionali. Come già ritenuto da questa Corte in vertenze con tratti di analogia con la presente, si tratta di “un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità””.
Ragionando a contrario, allora, emergono gli elementi da porre a fondamento di eventuali pretese da parte dei dipendenti.
A ben vedere, dirigenti, funzionari e segretari dovrebbero farsi parte attiva nei confronti degli enti, con la diffida, entro il mese di gennaio, a determinare gli obiettivi.
In presenza di una perdurante inerzia da parte dell’amministrazione nel fissare gli obiettivi con gli strumenti necessari (Piao o Peg/Pdo), è largamente opportuno che i vertici organizzativi dispongano essi stessi un programma di obiettivi gestionali provvisorio e di carattere settoriale, ovviamente garantendo il rispetto delle caratteristiche essenziali perchè un obiettivo possa dirsi rispondente alle previsioni normative: fissazione a inizio anno, finalizzazione ad un risultato che comporti un beneficio per la comunità amministrata o comunque i destinatari terzi dell’attività svolta, individuazione di indicatori adeguati alla misurazione sia in corso d’opera, sia in sede di rendicontazione.
E’ bene ricordare quanto stabilisce l’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009: “Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa”. Ma, che in ogni caso gli obiettivi vadano fissati all’inizio dell’anno lo chiarisce prima ancora il comma 1 del medesimo articolo 5: “… . Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative …”.
Pertanto, l’inerzia dell’ente è certificata dalla circostanza che già ad inizio anno gli obiettivi non siano fissati, nè l’eventuale slittamento dei termini di approvazione dei bilanci la giustifica.
Ancora, il comma 1-ter citato prima non specifica, nel caso dell’inerzia, quali soggetti provvedano a determinare gli obiettivi provvisori: è ben evidente, allora, che possano agire gli stessi vertici, nel perdurare dell’assenza di iniziativa degli organi di governo, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione, così da poter sostenere fondatamente la pretesa al risarcimento del danno.
