La pronuncia n. 383/2024 del TAR Sicilia ha cercato di specificare quando l’operatore economico che abbia incontrato difficoltà nel presentare l’offerta attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dalla stazione appaltante possa o meno subirne le conseguenze. Nello specifico, laddove egli non riuscisse a tramettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, avrebbe diritto ad essere rimesso in termini. Ciò, osservano i giudici, dovrebbe valere anche per quelle ipotesi in cui non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico. Rispetto a quest’ultimo caso, quindi, dovrebbe dirsi che il rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico ricadrebbe sulla stazione appaltante.
In ultimo, i giudici hanno puntualizzato che nessun diritto alla rimessione in termini potrebbe essere riconosciuto, invece, in caso di comprovata negligenza del singolo concorrente.
