Sono decenni che chi scrive sostiene esattamente quanto afferma la Cassazione Sezione Lavoro, ordinanza 5 luglio 2023, n. 19703 (qui, qui e qui) e cioè che:
- i contratti decentrati sottoscritti in violazione dei vincoli, non solo di natura finanziaria, ma anche giuridica, imposti dai Ccnl e dalla legge sono nulli;
- le progressioni orizzontali impostate sulla base della sola anzianità di servizio sono frutto di clausole di contratti decentrati nulle, perchè vìolano le previsioni dei Ccnl, i quali disciplinano dette progressioni con modalità del tutto diverse.
La Cassazione in primo luogo dirime una questione fondamentale: il giudice ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche quando, come nel caso esaminato, pur emergendo dagli atti di causa, non sia stata dedotta dall’attore. Dunque, contratti decentrati in violazione di quelli collettivi non sono “protetti” dall’eventuale mancanza del rilievo della nullità delle loro clausole.
In secondo luogo, l’ordinanza riscontra il contrasto tra la disciplina della progressione orizzontale come regolata dal Ccnl del comparto sanità e il decentrato sottoscritto nel caso particolare.
Il Ccnl, osservano gli ermellini, prevede dei parametri valutativi che vincolano i contratti collettivi decentrato nello stabilire i criteri della progressione economica orizzontale. Il Ccnl, secondo la Cassazione, intende fondare la progressione economica sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno. Occorre, dunque, eliminare “il solo elemento “formale” dell’anzianità di servizio”. L’ordinanza richiama la precedente pronuncia 28 settembre 2021, n. 26274 secondo la quale, nel comparto degli enti pubblici non economici, i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione escludendo che il criterio legittimante l’accesso ai livelli di sviluppo economico consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni
D’altra parte, l’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001 sanziona espressamente con la nullità parziale le clausole dei contratti collettivi aziendali difformi dalla contrattazione nazionale. Il che trova riscontro nell’orientamento maggioritario della Cassazione: “(V. Cass. 8 gennaio 2018, n. 214: «con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva di livello diverso, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui nel settore pubblico il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali” (anche Cass. 25049/2015, 18860/2010)»“.
Oltre tutto, ragiona l’ordinanza, “la norma del contratto collettivo nazionale che si assume violata da quello aziendale, ossia l’art. 35, presenta l’ulteriore indefettibile requisito richiesto dalla giurisprudenza: la specificità (Cass. 21 dicembre 2015, n. 25686: «Nel pubblico impiego privatizzato, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che essi abbiano carattere di specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale, sicché gli stessi non possono essere desunti da precetti a contenuto generale, come quello dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede una riserva di regolamentazione collettiva nazionale per la determinazione del trattamento economico»)“. In altre parole, i contratti decentrati possono contenere solo le clausole espressamente e tassativamente loro demandate dai Ccnl e dalla legge: le parti in sede decentrata non dispongono di autonomia negoziale piena e desumere da principi generali dell’ordinamento la disciplina contrattuale.
E’ bene precisare, in aggiunta a quanto affermato dall’ordinanza, che come risulta nulla una progressione orizzontale fondata esclusivamente sull’anzianità, altrettanto lo è una progressione che comunque aggiunga l’anzianità agli altri criteri enunciati, o travisi l’esperienza professionale riducendola, appunto, ad anzianità. In ogni caso, infatti, verrebbero violati i precisi limiti imposti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata, impossibilitata del tutto a riferirsi all’anzianità come parametro per la progressione.
