La progressione orizzontale non comporta lo svolgimento di mansioni superiori. La Cassazione, con l’ordinanza 22 luglio 2024, n. 20133, torna a risolvere una questione che si trascina da sempre, negando qualsiasi ricaduta delle progressioni economiche sullo status giuridico dei dipendenti.
L’equivoco perdura da molti anni e nell’errore di considerare riconnessa alla progressione orizzontale l’acquisizione di mansioni superiori è incorda anche la corte d’appello, la cui sentenza viene cassata dagli ermellini.
La vicenda trattata dall’ordinanza trae origine da una selezione per la categoria C3 indetta dall’Inps e dall’iniziativa di un dipendente che si era rivolto al giudice perchè aveva in un primo tempo ottenuto l’attribuzione della progressione, ma in seguito l’istituto aveva riformulato la graduatoria revocando la decisione, in conseguenza di una decisione del Consiglio di Stato. In conseguenza di ciò, erano state richieste indietro le somme percepite dal dipendente, che si era rivolto ai giudici per ottenere il consolidamento del miglior trattamento economico, supposto come definitivamente acquisito in ragione delle mansioni superiori comunque svolte.
La Cassazione rigetta questo assunto, fatto proprio dalla corte d’appello, e dopo aver analizzato approfonditamente le disposizioni della contrattazione nazionale collettiva in rapporto anche alle previsioni del d.lgs 165/2001 ribadisce come non sia possibile “distinguere, all’interno della medesima area, fra mansioni superiori e inferiori, essendo possibile, all’interno di questa, solo un sistema di sviluppo economico correlato al maggiore grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti”.
L’ordinanza interpreta correttamente l’istituto della progressione orizzontale, che nella sostanza ha sostituito – complicando di molto – la vecchia “anzianità”. Un tempo, anche nella PA si applicava la presunzione dell’acquisizione di maggiore capacità e dimestichezza nel lavoro, sulla base del tempo trascorso nello svolgere un’attività inquadrata in un profilo, consentendo lo “scatto” di anzianità.
Con l’entrata in vigore a pieno regime della riforma del d.lgs 29/1993 l’anzianità è stata cancellata, per rientrare dalla finestra sotto la forma delle progressioni orizzontali. Invece dello “scatto” vi è il noto ed eccessivamente complesso processo selettivo, riservato ad una quota limitata di personale, volta a consentire periodicamente incrementi economici.
Nel precedente ordinamento, la contrattazione aveva, inopportunamente, regolato l’inquadramento in una serie di posizioni economiche distinte, aprendo la stura all’equivoco appunto sulle mansioni connesse.
L’ordinanza, però, è netta: “Esistono, quindi, dei distinti livelli economici che, però, non si caratterizzano perché correlati a ipotetiche mansioni superiori o inferiori. La Corte d’Appello di Lecce ha richiamato gli artt. 12 e 13 del CCNL citato per rilevare che la progressione economica all’interno dell’area corrisponde al maggiore grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza e che questa avviene in base al livello di esperienza maturato, ai titoli culturali o professionali, agli specifici percorsi formativi e di apprendimento con valutazione finale dell’arricchimento professionale. Tali circostanze, però, dimostrano ulteriormente che la promozione al livello economico superiore non è ricollegata all’affidamento di mansioni diverse da quelle esercitate in precedenza e non possono condurre ad affermare il diritto del lavoratore a una diversa retribuzione a prescindere dal suo legittimo inquadramento in un determinato livello economico”.
La tornata della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ha saggiamente riformato la progressione orizzontale e l’ordinamento del personale, eliminando le posizioni economiche di sviluppo. A seguito delle progressioni economiche viene conseguito un differenziale stipendiale, qualificato più chiaramente come aumento di stipendio, a totale parità di inquadramento e mansioni.
L’ordinanza, quindi, conclude che nel caso di ripensamento sulla procedura, il dipendente inizialmente beneficiato dalla progressione non acquisisce alcun diritto alla conservazione del trattamento, non essendovi nessun effetto della progressione sulle mansioni.
In ultimo è da osservare quanto sciagurata si sia rivelata la decisione di eliminare lo scatto di anzianità per sostituirlo con le progressioni. Non solo si è condizionato fortemente il contenuto delle contrattazioni decentrate, ma si sono intasate le attività operative negli enti, a causa dei farraginosi processi selettivi, che per altro spesso sfociano in contenziosi sfinenti.
