L’interessante contributo di Arturo Bianco sulle progressioni verticali offre un punto di vista circa la provenienza dell’articolo 13, commi da 6 a 8, del Ccnl 16.11.2022: si tratterebbe di una scelta del legislatore.
Del resto, le parti stipulanti proclamano espressamente di aver previsto l’istituto delle progressioni verticali “di diritto transitorio” “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001”.
Fatto sta, però, che la disciplina delle progressioni verticali di fonte contrattuale non può considerarsi una scelta del legislatore, né un’attuazione della legge.
Il riferimento è l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale: “In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno“.
Come si nota, la norma non prende nel modo più assoluto in considerazione la possibilità che i Ccnl disciplinino le progressioni verticali. Del resto, tale materia è espressamente vietata ai contratti collettivi dall’articolo 40, comma 1, del medesimo d.lgs 165/2001, ai sensi del quale “Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421“. Proprio l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 421/1992, al numero 4), contempla la materia del reclutamento nelle PA, alla quale appartengono le progressioni verticali: sicchè la contrattazione collettiva non ha alcuna legittimazione a disciplinare tale istituto. Che, infatti, inizialmente previsto dal Ccnl 31.3.1999, poi è stato legificato col d.lgs 150/2009.
Il Ccnl 16.11.2022 (e i Ccnl degli altri comparti contenenti norme analoghe), dunque, è illegittimo per violazione di legge.
Per altro, se anche l’articolo 51, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 avesse espressamente assegnato ai Ccnl la possibilità di disciplinare progressioni verticali e perfino di consentirle oltre il limite del 50% rispetto al totale delle assunzioni, si rivelerebbe norma incostituzionale. La Consulta a più riprese ha evidenziato l’incostituzionalità di qualsiasi norma, statale o regionale, volta a consentire procedure selettive, comunque denominate, che permettessero al solo personale già alle dipendenze della PA di accedere a posti di classificazione superiore in via riservata, oltre la misura del 50%.
La circostanza che un Ccnl individui risorse specifiche, nel caso di specie lo 0,55% del monte salari 2018, da destinare alle progressioni, incide solo sulla fruizione delle facoltà di spesa, ma non sul diritto sostanziale, nè può portare ad una sua lettura non costituzionalmente orientata.
