L’istituto della progressione di carriera dei dipendenti pubblici è disciplinato a regime dall’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, che, nel testo introdotto dal D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, per gli accessi dall’interno (in quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili) prevede lo svolgimento di una procedura comparativa “basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.
Come è noto, il citato comma 1-bis dell’art. 52, in materia di sistemi di classificazione e sviluppo di carriera del personale, è stato oggetto di recente modifica ad opera del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, c.d. decreto “reclutamento”.
La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009, in conformità all’indirizzo espresso dal giudice costituzionale – in base al quale la progressione di carriera del dipendente pubblico deve avvenire all’esito di procedure selettive o di verifiche attitudinali dirette a garantire l’accertamento della idoneità dei candidati in relazione ai posti da coprire (Corte Cost. sentenze nn. 218/2002 e 195/2002) – ha previsto che i dipendenti pubblici sono inquadrati in almeno tre aree professionali. Con riferimento al sistema dello sviluppo professionale, era stato disposto che le progressioni economiche avvenivano nell’ambito della stessa area attraverso l’attribuzione di fasce di merito, mentre le progressioni tra le aree o di carriera avvenivano tramite concorso pubblico.
In particolare, le progressioni nell’area avvengono sulla base di principi di selettività, che devono tenere conto delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dai dipendenti, evidenziati dall’attribuzione di fasce di merito; le progressioni tra le aree si realizzavano, invece, attraverso la partecipazione ad un concorso pubblico con riserva in misura non superiore al 50% dei posti messi a concorso.
Il dipendente deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e si prevedeva che la valutazione positiva, conseguita dal dipendente per almeno tre anni, costituiva titolo rilevante sia ai fini della progressione economica che per l’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
Con la sentenza n. 125 del 28 gennaio 2025, il T.A.R. di Firenze ha chiarito che il triennio indicato nella citata disposizione di legge non rappresenta un requisito di partecipazione alla procedura comparativa, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base alla disciplina oggi vigente, ai fini dell’attribuzione della progressione di carriera.
Infatti, ai fini della procedura comparativa la norma in esame individua alcuni parametri di natura oggettiva e validi in quanto tali per qualsiasi amministrazione, ossia la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari; e altri parametri la cui definizione è rimessa di volta in volta all’amministrazione procedente, che potrà declinarli in relazione alle proprie esigenze concrete, stabilendo se e quali titoli o competenze professionali e di studio, ovvero quali incarichi, valorizzare maggiormente avuto riguardo, di volta in volta, alle posizioni da ricoprire.
E proprio la circostanza che la norma ponga sullo stesso piano elementi di natura diversa sembra deporre nel senso che si tratti di parametri valutativi della professionalità dei dipendenti e non anche, o non necessariamente, di requisiti richiesti a pena di esclusione dalla procedura comparativa: conferma ne è il dato letterale, in forza del quale la procedura comparativa è “basata” su quegli elementi, espressione che non permette di attribuire portata escludente al mancato possesso dell’uno o dell’altro, di modo che l’unico requisito richiesto dalla legge per la partecipazione alla procedura selettiva finisce per essere il possesso del titolo di studio occorrente per l’accesso all’area dall’esterno, come si ricava a contrario dal quinto periodo del comma 1-bis (che consente alla contrattazione collettiva di definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, “anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno”: sul punto, può rinviarsi ai lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 80/2021 e, in particolare, alle schede di lettura predisposte dai Servizi Studi di Camera e Senato, pag. 47).
Chiarito ciò, resta però da stabilire quale sia il corretto significato del parametro costituito dalla “valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio”, e segnatamente se esso imponga di giudicare il triennio unitariamente inteso, oppure se, come sostenuto dalle parti resistenti, abbia la sola funzione di circoscrivere all’ultimo triennio il periodo lavorativo sottoposto a scrutinio, fermo restando che, all’interno di tale periodo, non sarebbe richiesto il possesso di altrettante valutazioni di professionalità (una per ciascun anno del triennio), giacché anche una sola valutazione annuale sarebbe utile ai fini della progressione in carriera.
Secondo i Giudici, a una piana lettura, l’espressione adoperata dal legislatore valorizza il triennio lavorativo nella sua interezza, atteso che l’inciso “negli ultimi tre anni in servizio”, riferito al “dipendente”, presuppone che per tutto il periodo questi sia stato appunto “in servizio”, e non offre la possibilità di valutare autonomamente ciascuno degli ultimi tre anni (a questo scopo sarebbe stata sufficiente, ma anche necessaria, una qualche precisazione che, ad esempio, assegnasse rilievo al possesso di “almeno un anno di servizio nell’ultimo triennio”).
Il dato testuale, si legge nella sentenza, è coerente, del resto, con la ratio della disposizione, che, lo si è visto, enuclea una serie di elementi qualificanti dai quali desumere il raggiungimento, da parte del dipendente, di una professionalità idonea al transito nell’area superiore; e l’aver parametrato a un triennio di servizio, l’ultimo, il periodo soggetto a valutazione costituisce un equilibrato compromesso fra la valorizzazione dell’esperienza, intesa come mera anzianità di servizio, cui la limitazione all’ultimo triennio impedisce di attribuire un “peso” preponderante, e il merito rappresentato dai giudizi positivi conseguiti dal dipendente durante lo stesso periodo.
