Il MIT, con il Parere n. 3677/2025, richiama l’articolo 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui il calcolo del valore stimato dell’appalto deve includere l’importo massimo pagabile, comprensivo di opzioni e rinnovi esplicitati nei documenti di gara. Se la stazione appaltante ha stimato fin dall’origine il valore complessivo dell’affidamento diretto, includendo la proroga, e tale importo resta sotto le soglie UE, può applicare le procedure dell’art. 50 comma 1 anche in presenza della proroga. La condizione è che proroghe e rinnovi siano chiaramente indicati nella richiesta di offerta e nella determinazione di affidamento.
