La Corte di Cassazione, con ordinanza n.28292 del 2022, ha stabilito che nel pubblico impiego, il parametro di riferimento per la configurabilità in astratto di una «prestazione aggiuntiva», il quale può far sorgere il diritto del dipendente al riconoscimento di una maggiorazione retributiva, è il sistema di classificazione della contrattazione collettiva.
Quando il contratto di comparto sancisce che tutte le mansioni di una categoria di inquadramento sono professionalmente equivalenti, le stesse prestazioni sono esigibili dalla PA e nessuna maggiorazione è dovuta al pubblico dipendente.
