La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 4 giugno 2026, n. 4463 nega il diritto dell’operatore economico alla revisione prezzi nel caso di reiterazioni illegittime di proroghe del contratto.
Il passaggio maggiormente interessante si ha laddove il Consiglio di Stato individua l’equivalenza tra una proroga illegittima ed un affidamento diretto (a sua volta, probabilmente illegittimo per violazione del principio di rotazione, se sotto soglia, o per probabili violazioni delle regole di affidamento del sopra soglia).
Le proroghe in serie danno corso necessariamente ad una violazione delle regole codicistiche. Esse ammettono la proroga, ma solo entro limiti precisi, consistenti, in sintesi, nella necessità di tenere in piedi una prestazione non riununciabile se cause estranee all’organizzazione dell’ente ed alla conduzione del rapporto abbiano ritardato il successivo riaffidamento del contratto mediante gara o affidamento diretto soggetto a rotazione.
Pertanto, proroghe non giustificate da previsioni in fase di gara o da contingenti necessità o, comunque, concatenate nel tempo oltre i limiti ammissibili, sono frutto di atti viziati per violazione di legge.
Secondo Palazzo Spada tale vizio, al di là degli effetti che potrebbero rilevarsi sulla liceità del contratto stipulato, producono comunque conseguenze nella regolazione del rapporto contrattuale tra le parti non inciso da decisioni amministrative o giurisdizionali di caducazione.
Dette conseguenze sono connesse alla situazione specifica, caratterizzata dall’assenza del presupposto di legittimità della proroga.
Nella sostanza, un concatenamento di proroghe come tale contrario ai vincoli e limiti alla base dell’istituto, lo trasforma in qualcosa d’altro: in una serie di rinnovi.
L’assenza dei presupposti di legittimità delle proroghe, pertanto, al di là del nomen iuris adottato e del richiamo al prolungamento degli effetti del contratto originale, fa sì che il rapporto contrattuale tra le parti debba essere considerato come un nuovo affidamento.
Si determina allora, nella ricostruzione proposta dal Consiglio di Stato, una soluzione di continuità tra i vari contratti (rinnovati o riaffidati e non in effetti prorogati), tale per cui non sono applicabili i rimedi propri dei contratti di durata quale la revisione dei prezzi. Il riaffidamento trattato come proroga è, quindi, una nuova negoziazione: se l’operatore economico lo accetta senza chiedere, nel corso delle trattative, una diversa quantificazione di prezzi incisi da aumenti misurabili e rilevabili dei fattori di produzione, sostanzialmente presta acquiescenza ai prezzi come proposti dalla stazione appaltante. Dunque, non può chiedere con aspettative di successo al giudice di ottenere la pronuncia di illegittimità del mancato riconoscimento della revisione prezzi.
Si tratta di una clamorosa patologia del sistema, dovuta principalmente all’assenza di controlli preventivi di legittimità dell’azione amministrativa.
