I tempi di pagamento degli incentivi tecnici vengono decisi dalla stazione appaltante, la quale verifica la corretta esecuzione degli adempimenti da parte del gruppo di lavoro e può prevedere, nell’atto di disciplina generale che regola la materia, il pagamento sul presupposto dell’espletamento della procedura per gli adempimenti relativi all’affidamento dell’appalto e sul presupposto del collaudo dell’appalto per quanto concerne gli adempimenti riferibili all’esecuzione del contratto d’appalto.
Queste le indicazioni fornite dalla Corte dei conti per la Regione Lombardia, nel parere n. 120/2025.
Il caso affrontato
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte dei Conti, una Stazione appaltante riferiva che il regolamento dell’Ente avrebbe previsto che “il pagamento dell’incentivo avviene: a) all’aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le seguenti attività/ruoli: – predisposizione dei documenti di gara; b) all’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, (…), nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente” per una serie, puntualmente dettagliata nel quesito, di attività e ruoli per lo più corrispondenti a quelle elencate nell’allegato I.10 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Tanto premesso, l’Ente aveva chiesto se la formulazione del regolamento potesse ritenersi coerente con le disposizioni di legge che disciplinano la materia, “ovvero sia possibile prevedere una diversa tempistica per la corresponsione dell’incentivo, anche anticipata, in particolare per i ruoli che esauriscono la loro attività prima della conclusione dell’opera o lavoro, servizio, fornitura”, quali quelle di programmazione della spesa per investimenti, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione.
La finalità dell’incentivo
La Corte ha precisato che l’istituto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, che consente di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione, disciplinato sin dalla legge n. 109/1994, risponde all’obiettivo di stimolare e ricompensare l’attività del personale impegnato nelle attività di progettazione interna, sì da favorire il risparmio di denaro pubblico derivante dal mancato ricorso a professionalità esterne. Il legislatore ha tassativamente previsto, all’interno del dettagliato elenco di attività tecniche incentivabili contenuto nell’allegato I.10 al nuovo Codice dei contratti pubblici, le prestazioni tecniche suscettibili di essere remunerate.
L’erogazione degli incentivi ed i necessari controlli
Sul piano del fondamento normativo del momento in cui può considerarsi legittimo il pagamento degli incentivi ai dipendenti che abbiano cooperato allo svolgimento delle specifiche attività incentivate, rileva il comma quarto dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, il quale consente al dirigente preposto di corrispondere siffatti emolumenti “sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”.
Il testo legislativo, risulta pertanto chiaro nello stabilire che, in presenza dei presupposti normativi, l’incentivo possa essere erogato a fronte del concreto accertamento – da parte del dirigente o del responsabile preposto alla struttura competente e previa consultazione del RUP – dell’effettivo svolgimento delle attività suscettibili di essere remunerate previste dalla norma.
In altri termini, l’incentivo sarà erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte, rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio avranno acquisito tutti gli elementi utili a verificarne il concreto svolgimento (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 43/2021/PAR).
Al riguardo, va pure considerato, a monte, come anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici rimanga ferma la necessità, per le stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, di adottare – “secondo i rispettivi ordinamenti” – criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo” (art. 45, comma 3, terzo periodo, art. 45 del d.lgs. n. 36/2023).
Ne consegue, in base ai principi generali dell’ordinamento, l’opportunità che l’ente interessato stabilisca altresì le modalità attraverso le quali procedere alla concreta verifica dello svolgimento delle prestazioni incentivate, a cura del dirigente o del responsabile del servizio.
I tempi di erogazione degli incentivi
Sul tempo di pagamento degli incentivi in questione, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno più volte chiarito che, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa funzionale alla relativa erogazione, risulta rilevante, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il momento di effettivo svolgimento dell’attività e, conseguentemente, l’esercizio nel quale si prevede che la spesa divenga esigibile (tra le numerose pronunce si vedano: Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR; Sez. reg. contr. Campania, n. 21/2022/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2025/PAR).
Secondo il richiamato, costante, orientamento, per le spese afferenti a un contratto di appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa deve seguire lo sviluppo dell’appalto oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo.
In questi casi, pertanto, la scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento in cui ogni singola attività viene conclusa e matura il diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita.
È stato inoltre precisato che il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento dell’ente (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR).
In termini concreti, la Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 5/2025/PAR ha chiarito che la materiale erogazione potrà avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione.
La liquidazione deve essere preceduta dalle verifiche sull’attività svolta
Una volta riscontrata la ricorrenza dei presupposi per la maturazione del diritto agli incentivi come emergenti dall’inquadramento normativo appena esposto e, quindi, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge, il Collegio ha ritenuto che la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in questione rientri nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato (si veda Sez. reg. contr. Lombardia, n. 187/2023/PAR).
Le attività ricollegabili all’appalto
Infine, la Corte si è premurata di precisare che le disposizioni in esame delimitano la portata applicativa degli incentivi tecnici alle sole “specifiche funzioni tecniche”, con esclusione di tutte quelle attività procedimentali che, pur necessarie al fine del buon esito della procedura, non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione.
In altre parole, le attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente alla stessa (es. attività finanziarie) sono escluse dal perimetro delle attività incentivabili.
