Il T.A.R. Basilicata, sez. I – Potenza, 26/09/2024, n. 461, è intervenuto per derimere la questione dei presupposti necessari concludere un procedimento amministrativo da parte della P.A.
Condividendo l’orientamento giurisprudenziale già formatosi (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3803 del 10.7.2001; TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 710 del 22.4.2015; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 5310 del 28.6.2006; CONTRA TAR Napoli Sez. II Sent. n. 649 del 27.1.2023), il TAR afferma che il dovere della Pubblica Amministrazione ex art. 2 L. n. 241/1990, di concludere il procedimento, deve essere verificato in concreto in relazione non ad una pronuncia qualsiasi, ma ad una pronuncia di contenuto positivo, in quanto non sarebbe utile imporre all’Amministrazione l’obbligo di una decisione espressa in presenza di una pretesa manifestamente infondata.
