Nella complessa vicenda di AMCO era finora rimasta sotto traccia la questione dei costi. Anche in questo ambito, ovviamente, non possono esistere pasti gratis.
Per cui è evidente che il nuovo soggetto della riscossione dovrà garantire almeno la copertura dei propri costi, oltre che un’adeguata remunerazione per i soggetti privati che saranno dallo stesso reclutati. Dove si collocherà l’asticella?
Nello schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 662, della L. 199/2025 compaiono alcune prime indicazioni. Esso prevede un meccanismo scalare per cui al crescere delle percentuali di recupero aumenterebbero anche gli aggi. Gli oneri sarebbero pari:
- a una quota pari all’1 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra lo 0 per cento ed il 7,99 per cento delle entrate affidate;
- a una quota pari al 9 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra l’8 per cento ed il 14,99 per cento delle entrate affidate;
- una quota pari all’11 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il 15 per cento ed il 19,99 per cento delle entrate affidate;
- una quota pari al 13 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il 20 per cento ed il 24,99 per cento delle entrate affidate;
- una quota pari al 15 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il 25 per cento ed il 29,99 per cento delle entrate affidate;
- una quota pari al 17 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il 30 per cento ed il 49,99 per cento delle entrate affidate;
- una quota pari al 19 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il 50 per cento ed il 100 per cento delle entrate affidate.
Colpisce che nella fascia corrispondente a quella che farebbe scattare l’obbligo per gli enti di avvalersi di AMCO (17,5%) venga previsto un onere superiore al 10%. Decisamente non poco.
