La presenza dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 e delle altre norme che impongono tetti di spesa è sempre più un peso poco tollerabile.
La fissazione di tetti alla spesa di personale di vario genere è un limite troppo incidente sull’autonomia gestionale degli enti, proprio della logica dei tagli lineari del vecchio patto di stabilità.
Non a caso, i tetti sono riferiti ad annualità ormai lontanissime nel tempo: il triennio 2011-2013 per gli enti sopra i 5.000 abitanti o il 2009 per quelli sotto tale soglia: oppure il 2016 con riferimento al deleterio articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017.
Il d.l. 34/2019, nell’intento di superare il disfunzionale tetto alle assunzioni basato sul turn over computato sulla spesa del personale cessato l’anno precedente, ha introdotto un metodo molto più convincente per tenere sotto controllo i costi delle assunzioni a tempo indeterminato: la “sostenibilità finanziaria”, derivante dal rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non si vede per quale ragione questa modalità di determinazione delle capacità di spesa degli enti, commisurate, come noto, a “valori soglia” del predetto da non superare e stabiliti per diverse classi demografiche della popolazione degli enti, non si possa estendere in generale, allo scopo di determinare la spesa che complessivamente gli enti possono sostenere per il personale.
La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 4 febbraio 2025, n. 24, nell’enunciare – nel rispetto degli attuali esiziali tetti vari alla spesa – l’indicazione secondo la quale un ente intenzionato ad istituire per la prima volta la dirigenza debba compiere l’opera acrobatica di istituire il fondo della contrattazione decentrata destinato alla dirigenza solo diminuendo simmetricamente le risorse per il restante personale, indirettamente enuncia la disfunzionalità del sistema.
Infatti, astrattamente qualsiasi ente può anche istituire la dirigenza. Ma il rispetto dei vari tetti di spesa, isolatamente considerati, finisce per rendere l’operazione nella sostanza al limite dell’impossibile.
Se, invece, la “spesa di personale”, per altro configurata in termini molto più ampi del solo salario accessorio dal DM 17.3.2020, fosse vista come un insieme unico, un determinato ente potrebbe disporre di margini di manovra molto più ampi per affrontare nuove modalità organizzative. Non semplicemente mediante i vasi comunicanti tra risorse del salario accessorio, ma scelte organizzative rilevanti: riduzione della spesa per collaborazioni, consulenze, missioni, incarichi a contratto, così da lasciare inalterato il rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate considerate a particolare connessione con il suo finanziamento.
In assenza del coraggio di cambiare paradigma ed abolire per sempre le norme figlie della logica dei tagli lineari, l’autonomia organizzativa resterà sostanzialmente solo un’espressione vuota.
