Con la circolare n.19 del 2022, il Ministero del Lavoro ha fatto chiarezza sugli obblighi informativi introdotti dal decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, in particolare relativamente alle informazioni circa i congedi usufruibili dal prestatore di lavoro.
Per le ferie resta fermo l’obbligo dell’indicazione della durata, i congedi non tutti sono oggetto di informazione. Per il ministero, la formulazione della disposizione porta ad affermare che oggetto dell’informazione sono esclusivamente i congedi retribuiti, per cui non vi è obbligo di comunicazione di quelli per cui non è prevista la corresponsione della retribuzione.
Inoltre, vanno comunicate al lavoratore tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo, sulla previdenza e sull’orario di lavoro programmato.
