Per il Mit (parere 2474), nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro nel periodo di diritto transitorio tra d.lgs 50/2016 e d.lgs 36/2023, si deve avere per riferimento la data di aggiudicazione dell’accordo quadro o dell’appalto al quale aderire in convenzione, e non quella di approvazione del bando.
Un’interpretazione non persuasiva. Sebbene porti all’applicazione del d.lgs 36/2023, sta di fatto che sono i contratti di adesione alla convenzione o conseguenti all’accordo quadro quelli a determinare l’insorgenza dei rapporti obbligatori tra le PA aderenti e gli operatori economici. Quindi, il riferimento non dovrebbe essere nè il bando di gara della Consip, nè l’aggiudicazione dell’appalto da porre in convenzione o dell’accordo quadro.
Anche perchè, l’incentivo tecnico mira a compensare l’attività svolta allo scopo di ottenere il famoso “risultato”, consistente nel conseguimento dell’oggetto della prestazione dedotta nella convenzione Consip o nel contratto esecutivo dell’accordo quadro. Tale attività tecnica non può che essere riferita ad azioni da svolgere a seguito del perfezionamento delle convenzione o degli accordi quadro e ad un tempo connesso a quando la PA aderente abbia deciso di avvalersi di tali strumenti.
A contare, dunque, è con ogni evidenza il momento nel quale è la PA a decidere di attivarsi con gli atti esecutivi, per decidere quale disciplina normativa applicare agli incentivi tecnici.
Il Rup, infatti, nel caso di specie, si limita alla programmazione dei lavori, servizi o forniture, all’istruttoria sull’esistenza di convenzioni o accordi quadro Consip con la quale affermare se vi siano o meno le condizioni per poter procedere, invece, autonomamente ed, escludendo tale possibilità, con la predisposizione della determinazione a contrattare per aderire alla convenzione o all’accordo quadro (in quest’ultimo caso approvando le condizioni dello specifico contratto esecutivo). Si saltano, quindi, le attività connesse a progettazione e validazione del progetto e di predisposizione dei documenti di gara, perchè non necessari.
Tutto ciò, allora, presuppone che l’attività del Rup, come evidenziato prima, sia successiva alla piena disponibilità degli strumenti messi a disposizione dalla Consip (o altra centrale di committenza o soggetto aggregatore), sicchè la disciplina degli incentivi, sostanzialmente attribuibili prevalentemente per le attività della fase esecutiva, non può che concernere la normativa vigente al momento dell’adesione della PA a tali strumenti, restando indifferente quando la Consip abbia pubblicato il bando o abbia aggiudicato l’appalto da dare in convenzione o l’accordo quadro.
