Le indicazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte 11.9.2024, n. 145 sono totalmente sbagliate.
L’autonomia regolamentare dei comuni, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della Costituzione è esercitata “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Risulta di palmare evidenza che la definizione di criteri per erogare gli incentivi per funzioni tecniche non rientri affatto nella disciplina dell’organizzazione delle funzioni, perchè, invece, riguarda esclusivamente il trattamento economico dei dipendenti interessati.
Ora, la Corte dei conti incorre in un imperdonabile errore madornale, davvero da matita blu, nell’affermare che un regolamento, caduta la norma del precedente codice dei contratti che rinviava espressamente al regolamento, possa costituire fonte del trattamento economico dei dipendenti, riferito agli incentivi tecnici, per molte e chiarissime ragioni:
- nell’articolo 2, comma 3, del d.lgs 165/2001, si dispone: “I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”;
- nell’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001 si prevede: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- nell’articolo 40, comma 3-quinquies, primo periodo, del d.lgs 165/2001, si stabilisce: “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa”;
- nell’articolo 7, comma 4, lettera a), del Ccnl 16.11.2022, si prevede: “i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo”;
- nell’articolo 1, comma 4, lettera b), del d.lgs 36/2023, si specifica che il principio del risultato si applica per “attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
Dunque, non solo il d.lgs 36/2023 ha cancellato nell’articolo 45 ogni i richiami al “regolamento” presenti in precedenza nell’articolo 113 del d.lgs 50/2016, ma prevede espressamente, e correttamente, che gli incentivi si attribuiscono “secondo modalità” (cioè, anche in base a criteri) “previsti dalla contrattazione collettiva.
Solo il contratto collettivo decentrato integrativo è la fonte legittima di definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi, poichè essi attengono al trattamento economico.
Appare particolarmente grave che una Sezione della Corte dei conti possa incorrere in un errore interpretativo così marchiano e grave. Il parere fa riferimento ad un precedente parere della Sezione Autonomie, risalente, però, al 2018!
E’ un errore classico delle amministrazioni e dei funzionari restare abbarbicati, come una coperta di Linus, a vecchie norme e regole, mostrando una difficoltà atavica, quanto evidente, ad adeguarsi prontamente alle riforme normative, per le quali, infatti, sono sempre necessari anni di sentenze, pareri e circolari, prima di giungere (e per altro non sempre) alla definitiva accettazione non tanto tecnico giuridica, quanto prima ancora psicologica, della nuova norma.
Che possano essere magistrati della Corte dei conti ad incorrere nei medesimi marchiani errori interpretativi ed operativi, guardando a norme abrogate e non più operanti e travisando totalmente il sistema delle fonti, è davvero clamoroso, ma, si ribadisce, soprattutto imperdonabile.
