Dopo il parere del MIT (parere del supporto giuridico n. 2393/2024), in forza del quale l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi, interviene, con un’opposta visione, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte (con deliberazione n. 145/2024/PAR).
Infatti, precisa la delibera, la disposizione del vigente D.Lgs n. 36/2023 continua a prevedere la necessità di un’apposita disciplina attuativa da parte della stazione appaltante “secondo i rispettivi ordinamenti”; i profili espliciti di semplificazione rispetto al quadro normativo previgente di cui al D.Lgs n. 50/2016 risiedono essenzialmente nella venuta meno degli obblighi di destinare le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo”, e di ripartirne le risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.
Rimanendo fermo che, per l’erogazione di detti incentivi e l’integrazione dei relativi criteri, l’ente debba munirsi di un apposito atto generale unilaterale, la Sezione ritiene che in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (vista l’autonomia regolamentare conferita all’ente ex articolo 7 del D. Lgs n. 267/2000), che andrà aggiornato in recepimento dei contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici.
