Al personale impiegato nell’appalto devono essere applicati specifici contratti collettivi. Lo prevede l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023.
Le previsioni contenute nella relazione illustrativa
La relazione evidenzia che, la norma di cui all’art. 11 intende dare attuazione e valorizzare la previsione posta dall’art. 1, comma 2, lettera h), n. 2, della legge delega («garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare»), che sembra aver abbandonato l’idea di una funzione meramente promozionale e incentivante, nei confronti degli operatori economici, delle norme sulle clausole sociali nella disciplina dei contratti pubblici, mirando a conseguire un effettivo risultato applicativo con norme maggiormente pregnanti e vincolanti.
La norma di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 intende restringere le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell’ambito del medesimo settore, l’operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisca al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico.
La previsione non pare in contrasto con l’art. 39 Cost. (libertà di organizzazione sindacale) in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa; e restando libero di accettare o non la clausola dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla procedura).
I medesimi argomenti possono essere utilizzati per affermare la compatibilità anche rispetto all’art. 41 Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”. Il consentire alla p.a. la scelta di indicare il CCNL applicabile alle prestazioni oggetto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto questo profilo (Art. 41, secondo comma, Cost.).
La disciplina del Codice
Le regole sono piuttosto puntuali e ben specificate nei commi che vanno dal 1 al 5 del sopra citato articolo 11 e riassumibili come segue.
a) in primo luogo il codice impone l’applicazione, al personale impiegato negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni, del contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) deve trattarsi del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
c) le stazioni appaltanti, per esigenze di certezza, sono chiamate ad indicare nei propri bandi e lettere di invito e, più in generale nella lex specialis di gara, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione;
d) le imprese concorrenti, che partecipano alla procedura selettiva per l’affidamento di appalti o alle concessioni hanno la facoltà di indicare, all’interno della propria offerta, il contratto che essi applicano al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante/ente concedente;
e) le imprese concorrenti, qualora applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla stazione appaltante un’apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Qualora venga dichiarata l’equivalenza delle tutele, la stazione appaltante è chiamata ad effettuare i necessari riscontri attraverso l’istituto giuridico dell’anomalia dell’offerta.
f) anche i dipendenti dei subappaltatori devono essere, del pari, garantiti e a tal fine, le stazioni appaltanti devono farsi carico di assicurare che i suddetti fruiscano delle medesime tutele normative ed economiche previste per gli altri lavoratori.
