Ricadute operative della possibilità di assumere in esercizio provvisorio

L’interpretazione autentica all’articolo 163, comma 3, del d.lgs 267/2000 approvata con la legge di conversione del d.l. 104/2023 elimina ogni incertezza e consente espressamente di considerare la spesa per assunzioni alla stregua di qualsiasi altra spesa corrente (del resto, si tratta appunto di spesa corrente) suscettibile quindi di essere gestita per dodicesimi nell’esercizio provvisorio. Per…

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L’interpretazione autentica all’articolo 163, comma 3, del d.lgs 267/2000 approvata con la legge di conversione del d.l. 104/2023 elimina ogni incertezza e consente espressamente di considerare la spesa per assunzioni alla stregua di qualsiasi altra spesa corrente (del resto, si tratta appunto di spesa corrente) suscettibile quindi di essere gestita per dodicesimi nell’esercizio provvisorio.

Per gli enti locali si aprono le porte alla possibilità di attuare senza rinvii sine die i piani assunzionali, anche qualora il bilancio di previsione non sia ancora approvato. Come evidenzia l’Anci nella nota interpretativa alla legge di conversione del d.l. 104, basterà allo scopo la programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche se in esercizio provvisorio, purchè le assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale. Si danno, dunque, un senso corretto ed un’utilità concreta alla dimensione triennale degli atti di programmazione in particolare al bilancio pluriennale che, molti hanno sempre dimenticato, ha valore autorizzatorio: tanto che a ben vedere doveva apparire da sempre erroneo ritenere vietato assumere in esercizio provvisorio.

La possibilità di assumere anche a bilancio non ancora approvato porta con sé un’altra conferma: la necessità di approvare il Piao per stralci e in via provvisoria.

Infatti, è evidente che a monte dell’assunzione deve esistere una programmazione dei fabbisogni valida e basata anche sulla verifica delle attuali capacità assunzionali: la sede ove fissare questi elementi è costituita dalla specifica sottosezione del Piao, che, quindi, è certamente possibile approvare in via provvisoria, nelle more del completamento del documento, strada anch’essa indirettamente indicata dalla deliberazione della Corte dei conti Sicilia 48/2023.

Occorre comunque conciliare la possibilità di assumere in esercizio provvisorio col deterrente a deliberarlo disposto dal DM 25.7.2023, che come è noto intende spingere gli enti locali ad approvare i bilanci sempre entro il 31 dicembre dell’anno precedente, proprio allo scopo di evitare l’esercizio provvisorio. In qualche modo, la legge di conversione del d.l. 104/2023, nel riconoscere, finalmente, la possibilità di assumere anche senza bilancio approvato va in chiaro contrasto con gli intenti del DM sul bilancio “tecnico”.

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