Nell’articolo pubblicato su La Gazzetta degli enti Locali del 30.1.2026, titolato “Le fattispecie di responsabilità per colpa grave nella Riforma della Corte dei conti (legge 1/2026)”, si ebbe a scrivere: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Non appare per nulla peregrino che la procura erariale possa concentrare la propria istruttoria ed azione esattamente sull’indagine circa la volontarietà dell’affermare come vero un fatto comprovato in atti inesistente o simmetricamente di qualificare come inesistente un fatto che la documentazione comprovi come realmente verificato, cercando quindi di agire evocando il dolo e non la colpa grave in presenza di tale situazione. Né appare improbabile un’iniziativa volta a valutare la compatibilità con la Costituzione di una norma che pare intendere derubricare a colpa grave una situazione oggettivamente idonea ad essere ascritta, invece, al dolo”.
Non era difficile ipotizzare lo scenario che si è in effetti verificato con la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, che con ordinanza 11 febbraio 2026, n. 11 (di cui ha dato notizia su NT+ Gianni Trovati, nell’articolo “Riforma Foti, Corte conti in rivolta: alla Consulta i limiti della colpa grave”) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito all’articolo 1, comma 1, terzo periodo della legge 20/1994, per come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) 1.1, della legge 1/2026, cioè proprio la disposizione che fornisce la definizione della colpa grave.
Tale norma, secondo l’ordinanza, contrasterebbe con gli articoli 3, 32 e 97, comma 2, della Costituzione, laddove la legge non ha espressamente chiarito che la definizione della colpa grave non possa ritenersi limitata alle sole responsabilità emergenti dall’adozione di provvedimenti, ma emerga anche a seguito del compimento di attività materiali svolte da esercenti la professione sanitaria, in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela.
E’ da evidenziare che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia con sentenza 27.2.2026, n. 41, è giunta a conclusioni in parte simili, pur senza sollevare questioni di legittimità costituzionale, rilevando, proprio con riferimento al compimento di azioni materiali, che “Un’interpretazione “costituzionalmente orientata” impone, onde evitare conflitti con svariate previsioni costituzionali (in particolare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) di considerare la nuova tipizzazione, particolarmente restrittiva, della colpa grave, limitata all’attività “provvedimentale” della Pubblica Amministrazione, come dimostra peraltro la lettera della norma e in particolare i riferimenti, ripetuti ben due volte, agli “atti del procedimento”, nonché il richiamo alle “norme di diritto”, al “travisamento del fatto”, all’affermazione e alla negazione di un “fatto”, agli “indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”, ciò che riguarda esclusivamente il compimento di atti giuridici, e non le condotte materiali“. Per la Sezione Lombardia, quindi, la colpa grave medica sarebbe fuori dal perimetro della nuova definizione di colpa grave, limitata alla sola attività provvedimentale.
In ogni caso, si ha conferma che la legge 1/2026 è, se non un’incompiuta (e il rinvio di un anno dell’obbligo della polizza assicurativa per chiunque gestisca di risorse pubbliche disposto dal decreto “milleproroghe” comunque la rende monca di un elemento fondante), mal concepita.
Al di là del problema della possibilità di estendere o meno la colpa grave anche alle attività materiali, appare comunque incongruo averla definita sulla falsariga dell’articolo 2, comma 3, della legge 117/1988 in merito alla responsabilità civile dei magistrati: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione“.
Intanto, la responsabilità erariale e quella civile non possono considerarsi nè identiche, nè del tutto sovrapponibili. Soprattutto, la definizione di responsabilità civile dei magistrati ben si attaglia alla funzione giurisdizionale, consistente nel formulare un giudizio, sulla base della raccolta di prove e valutazione di elementi di fatto. Il giudice decide su una fattispecie controversa in base alle norme che la regolano, ai fatti concretamente svoltisi, alla valutazione della conformità di tali fatti ai precetti, comandi o divieti posti dalle leggi, alle prove che dimostrano l’avvenuto.
L’attività amministrativa è di tutt’altro genere. Non si tratta di decidere vertenze o di porre in essere manifestazioni di giudizio: questa è un’attività semmai propria della funzione amministrativa di controllo; la funzione di amministrazione attiva e provvedimentale, se mai chiamata a manifestazioni di giudizio, non decide controversie, ma provvede in relazione a giudizi operativi su elementi tecnici, esprimendo discrezionalmente un avviso dichiarando le regole tecniche seguite nella motivazione e rendendo evidenti i processi seguiti in modo che siano replicabili, come impone l’articolo 9, comma 2, del dPR 62/2013.
La funzione amministrativa non ricostruisce un “fatto” sulla base della valutazione di prove in udienza. L’azione amministrativa parte dalla circostanza che il “fatto” sia già “dato”, un elemento non da ricostruire, ma dare per scontato. Il travisamento, allora, del fatto, come, soprattutto, l’affermazione che sia vero un fatto che la documentazione attesti non essersi mai verificato o la simmetrica dichiarazione che non sia avvenuto un fatto nonostante la documentazione dimostri sia vero, va oltre le trascuratezza, negligenza e imperizia, elementi specifici della colpa grave.
Un travisamento di un fatto documentalmente accertato, come la sua negazione o affermazione nonostante la documentazione che va posta alla base della decisione e non valutata ai fini di considerarla o meno prova, pare poter andare ben oltre la semplice colpa grave e sfiorare il dolo, particolarmente quello eventuale.
Ma, al di là di questi problemi interpretativi, si evidenzia comunque che la legge 1/2026 è già ragione di contrasti giurisprudenziali di non poco rilievo. Si pensi alle opposte visioni espresse dalla già richiamata sentenza della Sezione Lombardia secondo la quale il potere riduttivo imposto dalla riforma è obbligatorio, e quella proposta dalla Sezione Lazio con la sentenza 82/2026, alla luce della quale, invece, tale potere riduttivo non può considerarsi obbligatorio.
Pare evidente che la riforma abbia aperto molti più problemi di quanti intendesse risolvere. Il che certo non è di giovamento all’intento di fornire ai funzionari ed amministratori un conforto per la, vera o presunta, “paura della firma”.
