Risarcimento del danno da illegittima sospensione di una procedura concorsuale.

     La recente sentenza del Tar Campania –Napoli, Sez. IX- del  25 agosto 2025, n. 5963 riguarda la spettanza o meno di un risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione alle dipendenze della P.A., a seguito dell’annullamento in s.g. del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha disposto la sospensione delle operazioni concorsuali, in attesa dell’esito dei…

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     La recente sentenza del Tar Campania –Napoli, Sez. IX- del  25 agosto 2025, n. 5963 riguarda la spettanza o meno di un risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione alle dipendenze della P.A., a seguito dell’annullamento in s.g. del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha disposto la sospensione delle operazioni concorsuali, in attesa dell’esito dei giudizi di di impugnazione degli atti del concorso.

     La suindicata pronuncia accoglie la domanda di risarcimento del danno, avanzata nei confronti della P.A., dal candidato vittorioso di un concorso indetto per l’assunzione di n. 3 istruttori contabili, nel caso in cui detta assunzione sia stata disposta in ritardo, in conseguenza della scelta operata dalla P.A. di sospendere le operazioni concorsuali per ragioni di opportunità e, in particolare, di attendere l’esito dei giudizi di impugnazione in s.g. degli atti della procedura concorsuale; tale scelta deve ritenersi, sotto il profilo del pubblico interesse, non supportata da valide ragioni, con conseguente illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati e sussistenza del pregiudizio lamentato dall’interessato per omessa o tardiva assunzione alle dipendenze dell’Amministrazione.

    In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 1223 c.c, il pregiudizio subito in caso di omessa o ritardata assunzione all’esito di una procedura selettiva non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell’operato dell’amministrazione, atteso che l’obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l’effettivo svolgimento della prestazione (Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 16 maggio 2025, n.4248; Consiglio di Stato, II, sentenza 14 ottobre 2021, n. 6915).

    Nel caso in esame il danno da mancato guadagno ha come base di calcolo l’ammontare dell’intero trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto, in assenza di sospensione del procedimento, essere assunto in servizio e la data nella quale l’Amministrazione si è attivata per procedere all’effettiva assunzione del ricorrente

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