La recente sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. V ter- del 12 settembre 2025, n. 16209 riguarda la questione sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g del provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto, autoritativamente, la risoluzione anticipata di un contratto di appalto di lavori, per gravi inadempimenti dell’impresa appaltatrice.
Il suindicato giudice amministrativo ha affermato che appartiene alla giurisdizione del G.O. una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giurisdizionale (s.g.) del provvedimento con il quale un’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica A.T.E.R., ha disposto, autoritativamente, la risoluzione anticipata di un contratto di appalto di lavori, per gravi inadempimenti dell’impresa appaltatrice, e, segnatamente, motivata, tra l’altro, con rifermento alla grave irregolarità delle polizze prodotte dalla società istante, successivamente alla conclusione del contratto, ai fini della richiesta anticipazione nella misura del 20%, ex art. 35 comma 18 del c.c.p. e della conseguente compromissione dell’affidabilità dell’impresa.
In tal caso, trova applicazione la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, per cui in tema di appalti pubblici, anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi (Cass. civ., sez. un., sentenze 31 gennaio 2017, n. 2482; 3 maggio 2013, n. 10301; 6 settembre 2010, n. 19049).
Ad esempio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia vertente su un provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione adottato dalla P.A. dopo l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, che sia motivato con riferimento ad inadempienze dell’aggiudicatario; tale provvedimento, non essendo riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo, può qualificarsi, alternativamente, come atto dichiarativo dell’intervenuta risoluzione per inadempimento di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata, ovvero, in difetto di quest’ultima, come recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto dopo l’aggiudicazione, rimanendo comunque espressione di un potere di natura privatistica (Cassazione civile sezioni unite sentenza 5 ottobre 2018, n. 24411,).
