Il Consiglio di Stato Sezione V, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 8336 evidenzia quanto sia privo di fondamento gestire le procedure selettive riguardanti personale già alle dipendenze della PA procedente (in questo caso si tratta della vecchia progressione verticale mediante concorso con riserva), come si trattasse di concorrenti mai visti nè conosciuti.
Pretendere che il dipendente interno alleghi documentazione relativa a titoli ed esperienze, ai fini della loro valutazione per attribuire i connessi punteggi previsti dalla legge speciale di gara, si pone innanzitutto in contrasto con la logica. Infatti, il datore di lavoro, cioè il soggetto che conduce attualmente il rapporto di lavoro col proprio dipendente candidato alla procedura selettiva, si pone nella condizione di fingere di ignorare il background culturale e di esperienza del proprio dipendente. Come se, negli anni, non lo avesse mai visto all’opera, non gli avesse assegnato un profilo ed un ruolo operativo in qualche misura condizionato dal bagaglio di titoli e cognizioni, non lo avesse valutato di conseguenza.
Un modo di agire tanto più illogico oggi, che le progressioni verticali non si tengono più col sistema del concorso con riserva dei posti, ma mediante procedura comparativa interamente riservata agli interni e tutta basata esclusivamente su evidenze documentali (e, insistiamo: è totalmente contrario all’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 introdurre prove, scritte o orali che siano, o “colloqui”, non contemplati in alcun modo dalla legge).
Accanto alla palese illogicità di una finzione che travisa la realtà, sta, poi, l’antigiuridicità di tale modus agendi, platealmente contrario al principio ormai diffusamente definito dall’inglesismo once only, consistente nel divieto posto alla PA di imporre a chi è in relazione con essa appesantimenti procedurali come l’esibizione di documenti, certificati e comunque elementi istruttori a comprova di fatti, stati o qualità, che siano già in possesso della PA medesima.
E’ di tutta evidenza che la PA titolare della procedura di verticalizzazione di persone che sono alle sue dipendente dispone di ogni elemento e documento valutativo, poichè i titoli acquisiti dal lavoratore sono tutti inseriti nel fascicolo personale, che la PA ha per altro l’obbligo di tenere, custodire ed aggiornare.
Non ha, quindi, nessuna ragione logica e giuridica trattare il dipendente interno come se tali elementi documentali non fossero presenti, pretendendo che sia esso ad allegarli alla domanda.
Al contrario, la PA procedente una volta che il dipendente si sia candidato alla procedura, non ha altro da fare se non accedere al fascicolo e sulla base delle evidenze documentali ivi presenti, dare corso alla comparazione con gli altri candidati, risultando vietato chiedere al candidato di produrre documenti già disponibili nel fascicolo, sicchè è chiaramente illegittimo escluderlo se non abbia effettuato tali allegazioni.
