Secondo il Consiglio di Stato, espressosi in tal senso con la sentenza della Sezione V, 4.2.2026, n. 917 nelle concessioni il piano economico finanziario sarebbe facoltativo, fermo restando che le PA concedenti possono prevederne l’obbligatoria presentazione mediante il bando.
Afferma Palazzo Spada: “Rispetto alle concessioni l’art. 182 del d.lgs. n. 36 del 2023 specificando, al comma 5, che il PEF è una componente meramente ‘eventuale’, laddove, invece, il successivo art. 193 impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato solo nell’ambito delle proposte di finanza di progetto. Pertanto il legislatore non ha inteso imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni”.
Tale conclusione non appare in alcun modo condivisibile. C’è da chiedersi se i redattori della sentenza abbiano preso debitamente in considerazione l’articolo 185, comma 5, del d.lgs 36/2023 ove si afferma che, in merito agli affidamenti delle concessioni “Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
La disposizione rende evidentissimo che il Pef costituisce non tanto e non solo elemento essenziale dell’offerta, ma persino un suo presupposto di ammissibilità: l’assenza di un Pef rende di per sè inadeguata e non sostenibile, infatti, l’offerta presentata.
Il Pef è assolutamente connaturato e irrinunciabile per una ragione evidentissima, consistente nell’assunzione del “rischio operativo” il quale va valutato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti, prendendo “in considerazione il valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”. Come risulterebbe possibile verificare l’effettiva traslazione del rischio operativo, la sua portata e la programmazione dell’equilibrio dei conti, senza un Pef?
