Nel caso di appalti per la fornitura di farmaci, solo la violazione del brevetto di prodotto può condurre all’annullamento della gara. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7230 dell’8 settembre 2025, specificando che il brevetto di prodotto tutela il principio attivo o la composizione della molecola, mentre il brevetto d’uso o di formulazione – relativo a modalità di somministrazione o dosaggi – non preclude la legittimità della procedura e non ostacola il confronto concorrenziale con i farmaci generici. Eventuali contestazioni sul brevetto d’uso rilevano solo sul piano risarcitorio nei rapporti tra fornitori, restando estranee alla gara.
