Con la delibera n. 517 del 22 dicembre 2025, Anac ha ritenuto ammissibile un termine ristretto per richiedere il sopralluogo, quando non è manifestamente incongruo e risulta proporzionato alla complessità della gara e ai tempi di preparazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 36/2023. Nel caso esaminato, a fronte di termini dimidiati per urgenza ex art. 71, co. 3, la richiesta di sopralluogo era prevista entro pochi giorni dalla pubblicazione del bando e la tardiva istanza dell’operatore è stata considerata inammissibile, senza lesione di concorrenza e favor partecipationis, anche perché numerosi operatori hanno richiesto il sopralluogo nei tempi.
