Il MIT, con il Parere n. 4039/2026, chiarisce che l’art. 37, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prescrive DIP e documenti preliminari solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea. Per i lavori sotto soglia, la norma non definisce un livello minimo di progettazione per l’inserimento in programmazione. In coerenza con l’impianto sopra soglia, l’amministrazione può inserire l’intervento nell’annuale con un DIP, così da dare contezza dell’attività già avviata e degli elementi progettuali minimi necessari per affidare lo sviluppo del progetto.
