La Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Basilicata, con la delibera n. 66/2025, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, non trova applicazione per effetto della deroga legislativa introdotta con l’articolo 11, comma 3, del Dl 105/2023.
La predetta normativa prevede che “ Il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia.
Il comma 9 del suindicato articolo 5 del decreto legge n. 95/2012 prevede che “ È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”.
Si sottolinea che l’art. 11, comma 3, D.L. n. 105/2023 citato, nel consentire il superamento del divieto di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 per coloro che ricoprano incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, si riferisce agli uffici di diretta collaborazione ministeriali (Ministri e vice Ministri); tuttavia, la previsione contenuta nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: “Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale”, fa ritenere direttamente applicabile, con le limitazioni in essa previste, la norma derogatoria in esame ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali.
La medesima Corte dei conti ha ritenuto possibile che la deroga introdotta dal citato art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 in materia di conferimento di incarichi agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione possa essere applicata per più di un incarico, non prevedendo la norma in questione alcun limite numerico e dovendosi ritenere l’uso del singolare alla pag. 11 della deliberazione n. 145/2024/PAR della citata Sezione di controllo della Corte dei conti, come dettagliatamente richiamata nella suindicata istanza, strettamente legato al quesito posto nell’occasione.
Occorrerà, poi, accertare e verificare che in concreto i compiti riconducibili agli incarichi eventualmente conferiti in deroga “a soggetto che ha raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza” non prevedano alcuna interferenza con l’attività gestionale dell’Ente. Tale ultima indefettibile condizione, anche in forza della esemplificazione fornita dal richiedente, non appare assolutamente rispettata. Tale considerazione è, tuttavia, da intendersi resa in via incidentale, dovendo il citato Collegio limitarsi ad enucleare il principio generale di diritto e non potendo in alcun modo interferire con i processi decisionali dell’Ente Regione.
Invero, qualora la Corte dei conti derogasse a tale fondamentale limite, si inserirebbe “nei processi decisionali dell’ente, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione Autonomie, n. 5/2006 ).
