Straordinario elettorale al personale con incarichi di EQ: perplessità sulla liquidazione in assenza di finanziamenti terzi 

L’ARAN con un orientamento applicativo pubblicato lo scorso 18 maggio (Id: 37360), ha operato una svolta rispetto alle precedenti posizioni assunte in tema di straordinario elettorale, da riconoscere al personale con incarico di elevata qualificazione in deroga ai principi di onnicomprensività. Il tema è se sia possibile erogare lo straordinario elettorale ai titolari di EQ…

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L’ARAN con un orientamento applicativo pubblicato lo scorso 18 maggio (Id: 37360), ha operato una svolta rispetto alle precedenti posizioni assunte in tema di straordinario elettorale, da riconoscere al personale con incarico di elevata qualificazione in deroga ai principi di onnicomprensività.

Il tema è se sia possibile erogare lo straordinario elettorale ai titolari di EQ quando le relative risorse non provengano da etero finanziamenti. La posizione espressa dall’ARAN è nel senso che l’art. 17, comma 1, lett. c), del CCNL del 23 febbraio 2026 consenta di erogare, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge), i compensi per lo straordinario elettorale ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed “anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo”.

Alcune perplessità

L’interpretazione sistematica dell’art. 17, comma 1, lett. c) con le clausole contrattuali dei precedenti CCNL, tutt’ora vigenti, deporrebbe per una interpretazione diversa.

Certo, una lettura piana dell’art. 17, che disapplica l’art. 20 del precedente CCNL 16.11.2022, nel fare riferimento generico allo straordinario elettorale, senza alcuna ulteriore precisazione, non pone limitazioni rispetto alla fonte di finanziamento (risorse di bilancio o risorse provenienti da Ente terzo).

L’art. 39 CCNL 14.09 2000, che si deve ritenere vigente in quanto non oggetto di una specifica disapplicazione da parte degli ultimi 3 CCNL, al comma 2 precisa che “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative [incarichi di elevata qualificazione]”, per cui, in precedenza, la stessa ARAN aveva avuto modo di confermare (orientamento applicativo CFL256), successivamente all’entrata in vigore del CCNL 2019-2021, che, nonostante la diversa formulazione rispetto al CCNL 2016-2018, l’interpretazione corretta deve comunque essere “nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato  da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse“.

Questo orientamento si collocava nel solco della diversa formulazione contenuta nell’art. 20 CCNL 16.11.2022 il quale aveva espunto la precisazione secondo la quale lo straordinario elettorale ai titolari di incarichi di EQ poteva essere erogato “solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse“.

In sostanza l’eliminazione della precisazione contenuta nel precedente art. 17, comma 1, lett. c) CCNL 21.5.2018, secondo la quale la deroga al principio di onnicomprensività richiedeva l’etero finanziamento, non aveva determinato una posizione diversa dell’ARAN in quanto l’art. 39, comma 2, CCNL 14.09.2000 non era stato espressamente disapplicato e richiedeva, come condizione per la deroga, appunto l’acquisizione di specifiche risorse finanziarie.

Perché l’ARAN cambia posizione?

Il nuovo orientamento ARAN parte, evidentemente, dal fatto che non viene richiamato più l’art. 39 CCNL 14.09.2000. Allora la domanda spontanea è la seguente: ogni volta che una clausola contrattuale limitativa, contenuta nei precedenti CCNL, non viene più richiamata, anche se non si è in presenza di una disapplicazione esplicita, deve ritenersi non più applicabile?

Con la tabella che segue proviamo a vedere l’evoluzione normativa confrontandola con l’evoluzione degli orientamenti ARAN.

CCNL 14.09.2000, art. 39, comma 2CCNL 2016-2018, art. 18, comma 1, lett. c)CCNL 2019-2021, art. 20, comma 1, lett. c)CCNL 2016-2018, art. 18, comma 1, lett. c)
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Ai titolari di posizione organizzativa, … , possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:…c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;Ai titolari di incarico di EQ, … , possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:…c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;Ai titolari di incarico di EQ, … , possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:…c) i compensi per lo straordinario elettorale;
ARAN: compensi per lavoro straordinario elettorale ai titolari di PO solo se etero finanziatiARAN: compensi per lavoro straordinario elettorale ai titolari di PO solo se etero finanziatiARAN: compensi per lavoro straordinario elettorale ai titolari di EQ solo se etero finanziati (CFL256)ARAN: compensi per lavoro straordinario elettorale ai titolari di EQ in ogni caso (Id: 37360)

Insomma, se l’eliminazione, nel CCNL 2019-2021, dell’inciso “tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse”, non è stato ritenuto sufficiente dall’ARAN, perché lo è stato invece il mancato richiamo, da parte del CCNL 2022-2024, all’art. 39 CCNL 14.09.2000?

In verità l’art. 39 CCNL 14.09.2000 si deve ritenere vigente in quanto non oggetto di una specifica disapplicazione da parte degli ultimi tre CCNL e non vi sarebbero ragioni sistematiche per modificare l’orientamento precedente; ciò in disparte la considerazione dell’assenza di un apparato motivazionale idoneo a supportare la legittima modifica di precedenti orientamenti.

Il mancato richiamo all’art. 39 non ne determina una abrogazione implicita, per cui permarrebbe il requisito dell’etero finanziamento ai fini della deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio degli incarichi di EQ. Infatti, l’eliminazione del rinvio all’art. 39 andrebbe ricondotto a ragioni di semplificazione redazionale, senza incidere sulla vigenza della norma richiamata.

Alla luce del quadro generale sopra esposto, si dovrebbe ritenere che:

  1. L’art. 17 CCNL 2022-2024 non ha innovato la disciplina sostanziale dello straordinario elettorale, ma ha esclusivamente confermato la possibilità di riconoscere, in deroga al principio di onnicomprensività, tali compensi anche agli EQ, secondo le indicazioni contenute nel citato art. 39 CCNL 14.09.2000. 
  2. La soppressione del richiamo all’art. 39, comma 2, del CCNL 14.09.2000 non comporta alcuna liberalizzazione delle modalità di finanziamento, permanendo integralmente la disciplina generale. 
  3. Conseguentemente, non sarebbe legittima l’erogazione di compensi per lavoro straordinario elettorale agli incaricati di EQ qualora le elezioni siano finanziate esclusivamente con risorse ordinarie del bilancio dell’ente, in assenza di finanziamenti dedicati.

Conclusioni

Le conclusioni cui perviene l’ARAN con l’orientamento “id:37360” non persuadono, in quanto non considerano la vigenza dell’art. 39 CCNL 14.09.2000 e i precedenti orientamenti che possono certamente mutare ma andrebbe esplicitata la base motivazionale, che nel parere non si evince.

In conclusione, l’orientamento ARAN, per l’autorevolezza della provenienza e in considerazione dei compiti istituzionali che la legge affida all’Agenzia (“assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi”, art. 46 comma 1, D.Lgs. 165/2001), tranquillizza gli enti che si muovono nella direzione di considerare in deroga al principio di onnicomprensività il lavoro straordinario erogato ai titolari di EQ, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Più che i pareri dell’Aran su una materia che incide non poco sulla spesa pubblica e sulle connesse responsabilità erariali, sarebbe interessante conoscere l’avviso della Corte dei conti.

Infatti, è la magistratura contabile ad avere l’ultima parola rispetto agli effetti sulla finanza pubblica dell’inclusione nella spesa del personale anche quella per gli straordinari elettorali delle EQ, per comprendere se la deroga al principio di onnicomprensività sia ammissibile.

La questione posta dal Savazzi è di estremo rilievo. In effetti, il parere dell’Aran non appare particolarmente persuasivo e di certo non può ascriversi al mero fattore della mancata menzione di una norma contrattuale l’effetto di considerarla cessata dagli effetti.

L’articolo 39 del Ccnl 14.9.2000 non è mai stato disapplicato dalle parti, sicchè ritenere che sia stato soppresso perchè non richiamato espressamente non assume alcun rilievo. Per altro, la privazione di efficacia delle norme contrattuali equivale ad un contrario consenso tra le parti e, quindi, deve essere necessariamente disposta dal contratto: un parere proveniente da una sola parte, l’Aran, non può assolvere a questo compito.

Sono, però, interessanti le considerazioni finali del Savazzi, laddove afferma che il parere dell’Aran tranquillizza gli enti intenzionati a seguirlo ed applicarlo.

In effetti, non si deve dimenticare che per effetto della legge 1/2026 “Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti“.

Si può presumere che la magistratura contabile non possa ritenere esistente responsabilità erariale per colpa grave il pagamento degli straordinari elettorali alle EQ, pur riferiti alle elezioni comunali e quindi non etero finanziati, in considerazione dell’esistenza del parere id:37360. Infatti, l’Aran è comunque da considerare alla stregua di “autorità competente” ed ha espresso dunque un parere come espressione di tale competenza, indirizzando l’azione delle amministrazioni che se vi si conformano non debbono essere considerate responsabili.

La domanda, però, da porsi è: tale esonero da responsabilità per colpa grave vale sempre e comunque per qualsiasi parere? Anche per quelli icto oculi erronei, oppure non sufficientemente motivati o non persuasivi? La PA procedente ha qualche obbligo di valutare nel merito i pareri?

Si teme che la risposta a queste domande la si otterrà in futuro, a seguito di eventuali giudizi di responsabilità erariale attivati nei quali emerga la causa di esonero da responsabilità per colpa grave: sarà possibile solo in quella sede comprendere come il giudice contabile riterrà di interpretarla.

LO

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