La Corte di Cassazione, con ordinanza n.30962 del 2022, ha stabilito che l’azione risarcitoria promossa dal privato che ha perso un finanziamento della Regione per colpa del Comune rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha, infatti, annullato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
